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Dichiarazione FGAS 2016

Blog SEI Sicurezza dichiarazione F-Gas 2016

Come ogni anno, è stabilito essere il 31 maggio 2016 per i dati relativi al 2015, il termine ultimo per la dichiarazione dei gas a effetto serra (GAS FLUORURATI) presenti in ogni impianto a cura dell’operatore aziendale.

La dichiarazione può essere fatta solo in via telematica collegandosi al seguente link da cui è possibile scaricarsi anche una guida veloce alla compilazione:

 

Come già spiegato nel nostro primo articolo “Dichiarazione Gas Fluorurati ad Effetto Serra” datato 2013, il regolamento scaturisce da una disposizione Europea che opera per ridurre i gas ad effetto serra indicati nel protocollo di Kyoto.

Il 20 Maggio 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il REGOLAMENTO (UE) n. 517/2014 che va ad abrogare il regolamento CE N. 842/2006 con decorrenza dal 1 gennaio 2015. Tale nuovo regolamento non stravolge il quadro esistente, ma va ad ampliare l’ambito di applicazione della norma soffermandosi sulle apparecchiature che contengono una elevata quantità di gas fluorurati.

Struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas non sono stati modificati in quanto il valore soglia che permette di stabilire se un sistema è incluso nel campo di applicazione della dichiarazione resta fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra.

 

Ecco perché le novità introdotte non vanno a colpire in maniera sostanziale il nostro campo di applicazione, che, ricordiamo, si concentra in taluni impianti di spegnimento incendio che contengono gas fluorurati come FM 200 (HFC-227ea), NAFS125 (HFC-125), FE-13, HFC23.

Vogliamo comunque dare una breve descrizione delle novità che il nuovo Regolamento ha apportato.

  1. La soglia di obbligatorietà per le visite periodiche degli impianti viene modificata, così come viene aggiunto un nuovo parametro basato sulle tonnellate di CO2 equivalente e non più sui limiti del gas immesso nel circuito.
  2. E’ resa obbligatoria la certificazione delle persone fisiche che si occupano di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi (oltre a quelli già esistenti)
  3. Sono state introdotto notevoli restrizioni all’immissione in commercio di tali gas che potranno essere venduti e acquistati solo da imprese in possesso di appositi certificati.
  4. Un apposito allegato (III) riporta prodotti e apparecchiature per le quali è vietata l’immissione in commercio.

S.E.I. SICUREZZA è il partner giusto che insieme all’impianto di spegnimento incendio offre la consulenza adeguata in materia di Dichiarazioni dei Gas Fluorurati su tutto il Triveneto.

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Il 18 Novembre 2015 sono stati poi pubblicati tre regolamenti in materia di F GAS per lo svolgimento di attività su apparecchiature contenenti gas fluorurati e che fanno seguito al regolamento 517/2014. La scadenza per l’attuazione di tali regolamenti è il 01.01.2017, di seguito qualche specifica.

  • Regolamento UE 2015/2066: tra le novità si concentra sulla certificazione delle persone fisiche addette ai commutatori elettrici contenenti gas fluorurati; va a sostituire il precedente regolamento 305/2008;
  • Regolamento UE 2015/2067: in più rispetto al precedente regolamento 303/2008 che viene abrogato, si concentra sui requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche che trattano apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria, pompe di calore e celle frigo di autocarri;
  • Regolamento UE 2015/2068: stabilisce il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Il Regolamento 304/2008, quello su cui si basano le specifiche inerenti gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas ad effetto serra non è stato interessato dai nuovi regolamenti di esecuzione, rimanendo quindi invariato.

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Francesca Quaggia
Francesca Quaggia
Amministratrice, responsabile marketing e comunicazione, formazione e sicurezza sul lavoro, responsabile infrastruttura aziendale, coordinatrice strategia d’azienda, ricerca nuovi clienti.

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