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Direttive Privacy nella Videosorveglianza

Blog SEI Sicurezza - Telecamere spente è reato

“Come affrontare le direttive in tema di privacy e tutela della libertà delle persone nelle applicazioni di videosorveglianza e controllo accessi.”

8 Aprile 2010 – PROVVEDIMENTO GENERALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Oggigiorno il mercato della videosorveglianza è sempre più aggressivo in quanto in netta crescita è la richiesta di sistemi di videocontrollo sia in ambito privato che aziendale.

Per mettere un freno a eventuali usi illeciti, il Garante della Privacy con il rinnovo del documento, ha posto delle condizioni sull’uso di queste apparecchiature, riorganizzando alcune definizioni ed aggiungendo alcune specifiche.

Nell’effettivo il documento non descrive dettagliatamente ogni singolo caso, ma elenca una serie di indicazioni la cui violazione prevede delle specifiche sanzioni.

Per il settore del PRIVATO è essenziale ricordare che indipendentemente dall’uso delle telecamere e dal sistemi di videoregistrazione delle immagini, bisogna sempre far si che inquadrino solo la propria area privata segnalando che si sta entrando in un’area soggetta a videocontrollo. Basterà posizionare opportuna cartellonistica prima del raggio d’azione delle telecamere. In particolari condizioni è possibile chiedere informazioni alla sede del proprio comune per eventuali restrizioni locali o accorgimenti.

In ambito AZIENDALE la faccenda si fa più complicata poiché la stessa norma si collega allo statuto dei lavoratori sottolineando che il sistema di videosorveglianza è vietato per il controllo a distanza dei lavoratori (eccetto particolari esigenze organizzative o produttive richieste per la sicurezza del lavoro vedi art.4 della legge 300/1970..). Eccezioni si possono avere previo accordo con le rappresentanze sindacali e in mancanza di queste su specifica richiesta del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del lavoro.

Valgono sempre gli stessi obblighi in merito a cartellonistica, accordo preventivo dall’RSA o DPL, durata dell’archiviazione (di base 24 ore estendibili fino a un massimo 7 giorni in casi specifici, per ulteriore storicità si richiede l’autorizzazione al garante, ovviamente per scopi di indagine o richieste da parte di FF.OO. ) e soprattutto viene sempre richiesto che il sistema sia lecito e che quindi non interferisca con la norma a tutela della Privacy.

Un concetto importante da non sottovalutare è l’interpretazione della norma stessa, non del tutto esaustiva e aperta a diverse interpretazioni. Alcune realtà sindacali sostengono per esempio che anche la registrazione su motion (o activity detector) può essere considerata alla pari di un’analisi video e quindi soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del garante.

Particolare attenzione richiedono tutte quelle situazioni che rientrano nella categoria di “CONTROLLO ACCESSI”, siano essi dotati di una solo telecamera (che inquadra ad esempio la porta di accesso allo stabile) oppure facenti parte un sistema integrato dove viene richiesto l’utilizzo di un badge di riconoscimento abbinato alla visione e/o registrazione di un filmato o singola immagine. La norma evidenzia al punto 4 che nei rapporti di lavoro (4.1) è vietato dell’uso di tali strumenti di videocontrollo: cit.”non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge.”). Se giustificato da opportuna domanda accettata da rappresentanze sindacali o DPL, è possibile avere le autorizzazioni. Da ricordare che il codice in materia dei dati personali distingue le definizioni di dato personale, dato identificativo, dato sensibile, ecc…; pertanto eventuali associazioni codice/immagine o similari sono soggette a restrizioni salvo casi particolari es. ospedali, istituti scolastici, trasporto pubblico.

In breve, la normativa a cui devono fare capo tutti i sistemi di videosorveglianza diventa di anno in anno sempre più articolata richiedendo conoscenza legislative e capacità di applicarle sul campo. Il nostro consiglio è sempre quello di appoggiarsi ad aziende professioniste nel settore per tutelare il cliente e l’installatore da ogni forma di contestazione e soprattutto per poter seguire il cliente sia nella scelta dei prodotti che nella corretta compilazione dei documenti necessari per rendere il proprio impianto a norma.

Riccardo
Riccardo
Amministratore azienda INTEGRA SEI s.a.s. Responsabile tecnico-commerciale settore Videosorveglianza e Antintrusione. Responsabile tecnico-commerciale sviluppo nuovi prodotti. Responsabile innovazione prodotti.

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