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Jobs Act 2015 e Videosorveglianza

Blog SEI Sicurezza job act 2015 - videosorveglianza

Le nuove regole del controllo a distanza dei lavoratori.

Il Decreto Lgs. 151/2015 del settembre 2015 cambia il rapporto tra imprese e lavoratori per quel che riguarda l’impiego dei sistemi di videosorveglianza e degli strumenti utilizzati dai dipendenti per svolgere la normale prestazione lavorativa definendo un criterio più generale che fa capo al Codice della Privacy e non più solo allo Statuto dei Lavoratori.

Per gli impianti di videosorveglianza la differenza rispetto alla precedente normativa risiede nella maggior casistica in cui è lecito utilizzare tali sistemi di videocontrollo all’interno delle aziende. E’ possibile infatti l’installazione di questi apparati con finalità indirette di controllo a distanza dei lavoratori con l’obiettivo di tutelare il patrimonio aziendale e non solo per esigenze produttive, organizzative o di sicurezza sul lavoro. Sarà comunque necessario il solito iter autorizzativo, ma sarà più semplice per l’imprenditore proteggere il proprio patrimonio senza dover entrare continuamente in contrasto con lo statuto dei lavoratori che vieta appunto il controllo a distanza dei dipendenti.

In linea teorica il videocontrollo dell’operatore di cassa protegge il dipendente da tentativi di rapina (quindi sicurezza sul luogo di lavoro) e protegge l’incasso (patrimonio aziendale). Fino a poco tempo fa l’installazione di un impianto di videosorveglianza con ripresa della zona cassa entrava in contrasto con lo statuto dei lavoratori perché rappresenta un controllo costante del lavoro dell’operatore. Ciò ha sempre suscitato molti disagi all’imprenditore per l’ottenimento dell’autorizzazione installativa.

Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la propria prestazione lavorativa, il decreto stabilisce che il complesso di questi strumenti può essere utilizzato dall’azienda senza alcuna autorizzazione preventiva, a condizione che vengano presi, prima del loro utilizzo, provvedimenti organizzativi che definiscano il perimetro operativo e le modalità con le quali vengono raccolti, conservati e trattati i dati.

Si tratterà di distribuire delle informative al proprio personale dipendente, con cui l’azienda informa i lavoratori riguardo alle caratteristiche generali delle tecnologie che intende introdurre, delle modalità di raccolta, gestione, memorizzazione e distruzione dei dati.

Il monitoraggio a distanza dei dipendenti senza necessità di autorizzazione preventiva sarà possibile in due diversi casi:

  1. nel caso in cui il lavoratore utilizzi degli strumenti per svolgere la propria prestazione lavorativa, stiamo parlando per esempio delle ditte di trasporti che monitorano la posizione del dipendenti tramite localizzatori GPS installati nei veicoli,
  2. nel caso in cui il titolare utilizzi strumenti per la registrazione degli accessi e delle presenze. La telecamera installata vicino alla macchina di lettura badge svolge per esempio la funzione di evitare comportamenti abusivi.

Sarà poi possibile l’utilizzo delle immagini fornite dai vari sistemi di videosorveglianza per fini connessi ai rapporti di lavoro, anche per sanzionare o reprimere comportamenti illeciti, purché ne sia stata data idonea informativa sugli eventuali utilizzi delle immagini registrate e purchè ciò avvenga nel rispetto del Codice della Privacy.

Il tentativo di snellire le procedure a carico del datore di lavoro per l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene rimarcato nella normativa anche dal nuovo approccio oggettivo e meno suscettibile di interpretazioni locali di richiesta delle autorizzazioni che consentirà, per esempio, alle aziende con unità produttive dislocate in diverse provincie italiane di rivolgersi alle organizzazioni sindacali nazionali e non più per singola provincia.

Aspetteremo nei prossimi mesi altre interpretazioni e attuazioni della presente normativa, per assicurarcene la corretta lettura e messa in opera ed avere un quadro più pratico e meno teorico.

Di seguito l’estratto del D.Lgs. di nostro interesse:

1. L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e’ sostituito dal seguente: «Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». 2. L’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e’ sostituito dal seguente: «Art. 171 (Altre fattispecie). – 1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e’ punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970.».
Per maggiori info scarica il pdf completo del Decreto Legislativo (vedi pg. 21).

Decreto Legislativo 14 settembre 2015_151

 

Francesca Quaggia
Francesca Quaggia
Amministratrice, responsabile marketing e comunicazione, formazione e sicurezza sul lavoro, responsabile infrastruttura aziendale, coordinatrice strategia d’azienda, ricerca nuovi clienti.

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