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Impianti di videosorveglianza aziendale: cosa fare in caso di modifica dell’assetto e della titolarità d’impresa

Il tema relativo alla possibilità di installare liberamente un sistema di videosorveglianza nei luoghi di lavoro ha da sempre suscitato forte interesse ed attenzione da parte delle aziende intenzionate a munirsi di una tecnologia di questo tipo.

Una importante novità su questo argomento è stata introdotta con l’emanazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) della lettera circolare n. 1881 del 25 Febbraio 2019, che offre degli importanti chiarimenti nei casi in cui si verifichi un cambiamento dell’assetto proprietario aziendale (fusione, cessione, incorporazione, affitto d’azienda o di ramo d’azienda) nelle imprese che hanno già installato precedentemente un impianto di videosorveglianza, atto al “controllo a distanza dell’attività lavorativa” .

La possibilità di dotarsi di un impianto di questo tipo è storicamente stata disciplinata dall’art. 4 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), che permette la possibilità di installare questi impianti in presenza di “casi giustificati da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza” (ne avevamo parlato approfonditamente nell’articolo Videosorveglianza e Autorizzazioni).

In questo caso la Legge permette la predisposizione di un sistema di videosorveglianza, previo accordo preventivo con le Rappresentanze Sindacali o rilascio di un’Autorizzazione dalla Direzione Provinciale del Lavoro, ma lasciava aperta la questione relativa al comportamento da attuare proprio in caso di modifica dell’assetto proprietario aziendale e questa è la ragione per cui la lettera circolare dell’INL assume un tale valore per le imprese interessate.

Cosa introduce la lettera circolare n. 1881 del 25 Febbraio 2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Questa lettera pone l’accento sull’interrogativo se sia necessario, per l’azienda sottoposta a cambio di titolarità, rinnovare gli accordi raggiunti con le Rappresentanze Sindacali o sia invece sufficiente rendere nota alle competenti sedi dell’Ispettorato l’avvenuta modifica dell’assetto aziendale. 

Il parere dell’Ispettorato si concentra principalmente sulla distinzione tra quelli che sono gli aspetti formali del cambiamento dell’assetto proprietario (qual è il tipo di modifica e cosa implica giuridicamente) e quelli, invece, considerati gli aspetti sostanziali, definiti testualmente come “concernenti la possibile modifica delle condizioni e dei presupposti di fatto che avevano consentito l’installazione degli impianti”.

Per questo motivo l’Ispettorato specifica che il semplice cambio di assetto (nella lettera circolare definito “mero subentro”) in aziende che già predispongono sistemi di videosorveglianza per il controllo a distanza dell’attività lavorativa non costituisce di per sé fattispecie di illegittimità, se questi sono stati installati seguendo le norme indicate dalla Legge 300/70 e, inoltre, non siano avvenuti dei cambiamenti:

  • dei presupposti legittimanti (“esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”);
  • delle modalità di funzionamento.

Per il titolare subentrato è, quindi, sufficiente dichiarare che con il cambio di titolarità non sono stati modificati né i presupposti legittimanti il rilascio dell’autorizzazione ad installare impianti di videosorveglianza, né le modalità di funzionamento degli impianti stessi, per poter continuare ad utilizzare i medesimi allo stesso modo in cui avveniva prima della trasformazione aziendale.

Per ulteriori informazioni viene riportato il testo completo della Lettera circolare 1881.

LETTERA CIRCOLARE N. 1881 25-02-2019

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Francesca Quaggia
Francesca Quaggia
Amministratrice, responsabile marketing e comunicazione, formazione e sicurezza sul lavoro, responsabile infrastruttura aziendale, coordinatrice strategia d’azienda, ricerca nuovi clienti.

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