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	<title>telecamere Archivi - Sei Sistemi di Sicurezza</title>
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		<title>Telecamere finte: non conviene</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 13:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Visto le numerose richieste di chiarimenti, di seguito pubblichiamo un articolo che definisce le responsabilità in capo a chi installa telecamere finte. Le motivazioni che spingono un proprietario ad installare<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Visto le numerose richieste di chiarimenti, di seguito pubblichiamo un articolo che definisce le <strong>responsabilità in capo a chi installa telecamere finte.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Le motivazioni che spingono un proprietario ad installare delle finte telecamere</span> possono essere per:</p>
<p>&#8211;  scopo deterrente, con l&#8217;obiettivo quindi di allontanare possibili malviventi</p>
<p>&#8211; evitare gli obblighi dettati dal Codice della Privacy</p>
<p>&#8211; non dover procedere agli adempimenti richiesti dallo Statuto dei Lavoratori</p>
<p><strong>Le problematiche che l’azienda installatrice di telecamere finte si trova ad affrontare</strong> sono le seguenti:</p>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;">La videosorveglianza</span> come ben sappiamo è ammessa solo quando permette al titolare di un&#8217;azienda di <span style="text-decoration: underline;">aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro</span>.</li>
<li>In presenza di impianti di videosorveglianza <span style="text-decoration: underline;">l’informativa è obbligatoria e deve essere esaustiva</span>.</li>
<li>Nel caso ci siano dei <span style="text-decoration: underline;">lavoratori</span> prima dell&#8217;installazione <span style="text-decoration: underline;">deve essere richiesta apposita autorizzazione alle DPL locali o alle rappresentanze Sindacali</span>.</li>
</ol>
<p>Vediamo ora come questi aspetti vanno ad interferire con l&#8217;installazione di una telecamera fittizia:</p>
<ol>
<li><strong>I sistemi di videosorveglianza</strong> sono autorizzati esclusivamente quando consentono di aumentare la sicurezza di un&#8217;area potenzialmente a rischio, come potrebbe essere il parcheggio di un supermercato; di conseguenza installare una telecamera finta è fuorviante rispetto al principio stesso di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro. <strong>L’utilizzo di un finto sistema di videosorveglianza</strong>, oltre ad essere una interpretazione pericolosa e non ammessa dalla normativa, è anche una responsabilità in carico al titolare della proprietà. Se avviene un fatto illecito all’&#8217;nterno dell’area soggetta a finta ripresa, il cliente si troverebbe a non poter utilizzare le immagini come prova del reato; ancor più grave le autorità giudiziali non potrebbero utilizzare il sistema per reprimere reati gravi come rapine, lesioni o altro. Nel caso invece, in cui l’area non richieda impianto di videosorveglianza perché superfluo ai fini della sicurezza, nessun tipo di telecamera (nemmeno finta) è ammessa.</li>
<li><strong>L’informativa è sempre obbligatoria</strong>, che sia vera o finta la telecamera deve essere segnalata con appositi documenti.</li>
<li><strong>Idem vale per autorizzazioni di DPL e Sindacati</strong>: nel caso in cui vi sia un impianto di videosorveglianza, vero o finto che sia, i dipendenti hanno il diritto di richiederne l&#8217;autorizzazione in capo al titolare. Se l’impianto viene installato per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’iter dovrà essere quello classico di richiesta preventiva e installazione a seguito di autorizzazione. Se l’installazione effettiva è di una telecamera fittizia questa sarà una responsabilità a carico del titolare per le ragioni indicate al punto 1.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tirando le somme, a nostro avviso <strong>non conviene in nessun caso installare delle telecamere fittizie</strong>. Dove la normativa lo consente, aumentare la sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro con la registrazione reali di immagini, rappresenta sempre un ottimo metodo per contrastare i possibili reati.</p>
<h3 style="text-align: center;"></h3>
<h3 style="text-align: center;">Perché rischiare con delle telecamere finte, installa un impianto di videosorveglianza a regola d&#8217;arte.</h3>
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<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sentenze Privacy e Telecamere</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francesca Quaggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 13:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il quesito a cui questa sentenza risponde è: posso utilizzare dei filmati di videosorveglianza come prova di un reato anche se sono stati raccolti violando l’attuale<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sei-sicurezza.it/sentenze-privacy-e-telecamere/">Sentenze Privacy e Telecamere</a> proviene da <a href="https://www.sei-sicurezza.it">Sei Sistemi di Sicurezza</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il quesito a cui questa sentenza risponde è: posso utilizzare dei filmati di videosorveglianza come prova di un reato anche se sono stati raccolti violando l’attuale legge sulla Privacy?</p>
<p>Davvero significativa si è dimostrata una sentenza della Corte di Cassazione in data 08/11/2011 ma registrata il 12 febbraio 2013, la quale si inserisce nello spinoso dibattito sull&#8217;utilizzabilità dei filmati degli impianti di videosorveglianza da parte della Polizia giudiziaria come prova in caso di reati.</p>
<p>Tale sentenza infatti, vede il ricorso dell’imputato dichiarato colpevole di tentata estorsione, molestie, danneggiamento ed ingiurie alla sentenza che lo vede colpevole con una pena di 16 mesi e 20 giorni di reclusione. Il soggetto colpevole propone come ricorso la violazione di norme processuali e in particolare l&#8217;eccezione di inutilizzabilità dei filmati estratti dall&#8217;impianto di videosorveglianza installato all&#8217;esterno del negozio della persona offesa, assumendo che tali videoregistrazioni erano state effettuate in violazione del codice della privacy e pertanto, non potevano essere utilizzate, trattandosi di prova illegittimamente acquisita, ex art. 191 cod. proc. pen.</p>
<p>Il ricorso è stato ritenuto dalle autorità giudiziarie infondato facendo riferimento all&#8217;articolo 234 del codice di rito che cita la legittimità dell’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo e in questo specifico caso dichiara dunque legittimo l’uso delle immagini acquisite dalla persona offesa all&#8217;esterno del suo negozio.</p>
<p>“Pertanto – cita la Corte di Cassazione &#8211; le videoregistrazioni dell&#8217;impianto di sorveglianza apposto dalla persona offesa all&#8217;esterno del suo negozio non possono essere considerate prove illegittimamente acquisite ai sensi dell&#8217;art. 191, trattandosi di prove documentali di cui il codice di rito espressamente consente l&#8217;acquisizione. In tale contesto è del tutto irrilevante che le registrazioni siano state effettuate, in conformità o meno, delle istruzioni del Garante per la Protezione dei dati personali, non costituendo la disciplina sulla privacy sbarramento all&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale. Del resto, con riferimento alle videoriprese effettuate dalla Polizia giudiziaria, questa Corte ha avuto modo di statuire che sono legittime le videoriprese, eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione del giudice, mediante telecamera esterna all&#8217;edificio e aventi per oggetto l&#8217;inquadramento del davanzale della finestra e del cortile dell&#8217;abitazione, trattandosi di luoghi esposti al pubblico e, pertanto, oggettivamente visibili da più persone. Ne deriva che, in virtù di detta percepibilità esterna, non sussiste alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio e non sussistono, pertanto, le ragioni di tutela, sub specie di diritto alla riservatezza o alla “privacy”, ad essi connesse, potendosi, in tal caso, sostanzialmente equipararsi l&#8217;uso della videocamera ad una operazione di appostamento, eseguita nei limiti dell&#8217;autonomia investigativa, senza alcuna necessità di autorizzazione da parte dell&#8217;autorità giudiziaria”.</p>
<p>(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10697 del 24/01/2012 Ud. (dep. 19/03/2012) Rv. 252673)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sei-sicurezza.it/sentenze-privacy-e-telecamere/">Sentenze Privacy e Telecamere</a> proviene da <a href="https://www.sei-sicurezza.it">Sei Sistemi di Sicurezza</a>.</p>
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