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	<title>privacy Archivi - Sei Sistemi di Sicurezza</title>
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		<title>Telecamere finte: non conviene</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 13:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Visto le numerose richieste di chiarimenti, di seguito pubblichiamo un articolo che definisce le responsabilità in capo a chi installa telecamere finte. Le motivazioni che spingono un proprietario ad installare<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Visto le numerose richieste di chiarimenti, di seguito pubblichiamo un articolo che definisce le <strong>responsabilità in capo a chi installa telecamere finte.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Le motivazioni che spingono un proprietario ad installare delle finte telecamere</span> possono essere per:</p>
<p>&#8211;  scopo deterrente, con l&#8217;obiettivo quindi di allontanare possibili malviventi</p>
<p>&#8211; evitare gli obblighi dettati dal Codice della Privacy</p>
<p>&#8211; non dover procedere agli adempimenti richiesti dallo Statuto dei Lavoratori</p>
<p><strong>Le problematiche che l’azienda installatrice di telecamere finte si trova ad affrontare</strong> sono le seguenti:</p>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;">La videosorveglianza</span> come ben sappiamo è ammessa solo quando permette al titolare di un&#8217;azienda di <span style="text-decoration: underline;">aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro</span>.</li>
<li>In presenza di impianti di videosorveglianza <span style="text-decoration: underline;">l’informativa è obbligatoria e deve essere esaustiva</span>.</li>
<li>Nel caso ci siano dei <span style="text-decoration: underline;">lavoratori</span> prima dell&#8217;installazione <span style="text-decoration: underline;">deve essere richiesta apposita autorizzazione alle DPL locali o alle rappresentanze Sindacali</span>.</li>
</ol>
<p>Vediamo ora come questi aspetti vanno ad interferire con l&#8217;installazione di una telecamera fittizia:</p>
<ol>
<li><strong>I sistemi di videosorveglianza</strong> sono autorizzati esclusivamente quando consentono di aumentare la sicurezza di un&#8217;area potenzialmente a rischio, come potrebbe essere il parcheggio di un supermercato; di conseguenza installare una telecamera finta è fuorviante rispetto al principio stesso di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro. <strong>L’utilizzo di un finto sistema di videosorveglianza</strong>, oltre ad essere una interpretazione pericolosa e non ammessa dalla normativa, è anche una responsabilità in carico al titolare della proprietà. Se avviene un fatto illecito all’&#8217;nterno dell’area soggetta a finta ripresa, il cliente si troverebbe a non poter utilizzare le immagini come prova del reato; ancor più grave le autorità giudiziali non potrebbero utilizzare il sistema per reprimere reati gravi come rapine, lesioni o altro. Nel caso invece, in cui l’area non richieda impianto di videosorveglianza perché superfluo ai fini della sicurezza, nessun tipo di telecamera (nemmeno finta) è ammessa.</li>
<li><strong>L’informativa è sempre obbligatoria</strong>, che sia vera o finta la telecamera deve essere segnalata con appositi documenti.</li>
<li><strong>Idem vale per autorizzazioni di DPL e Sindacati</strong>: nel caso in cui vi sia un impianto di videosorveglianza, vero o finto che sia, i dipendenti hanno il diritto di richiederne l&#8217;autorizzazione in capo al titolare. Se l’impianto viene installato per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’iter dovrà essere quello classico di richiesta preventiva e installazione a seguito di autorizzazione. Se l’installazione effettiva è di una telecamera fittizia questa sarà una responsabilità a carico del titolare per le ragioni indicate al punto 1.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tirando le somme, a nostro avviso <strong>non conviene in nessun caso installare delle telecamere fittizie</strong>. Dove la normativa lo consente, aumentare la sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro con la registrazione reali di immagini, rappresenta sempre un ottimo metodo per contrastare i possibili reati.</p>
<h3 style="text-align: center;"></h3>
<h3 style="text-align: center;">Perché rischiare con delle telecamere finte, installa un impianto di videosorveglianza a regola d&#8217;arte.</h3>
<p>SEI Sistemi di Sicurezza installa impianti di Videosorveglianza a circuito chiuso. Scopri le caratteristiche dei diversi tipo di impianti che possiamo progettare e installare, e richiedi il tuo preventivo personalizzato e gratuito.</p>
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<p>&nbsp;</p>
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		<title>Telecamere Spente: è reato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francesca Quaggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 09:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Privacy e Telecamere nei luoghi di lavoro: è reato anche se le telecamere sono spente. L’utilizzo di telecamere nei luoghi di lavoro è tutelato dallo statuto<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>Privacy e Telecamere nei luoghi di lavoro:<br />
è reato anche se le telecamere sono spente.</h2>
<p>L’utilizzo di telecamere nei luoghi di lavoro è tutelato dallo statuto dei lavoratori e dalle norme sul rispetto della Privacy. Ciò che a nostro avviso ha segnato un punto di svolta è la sentenza della Corte di Cassazione nr. 4331 del 12.11.2013, depositata il 30.01.2014. Tale sentenza in poche parole <strong>non esonera il titolare dagli adempimenti normativi richiesti nemmeno se l’impianto è spento</strong>. La norma infatti sanziona il titolare che non ha richiesto formale autorizzazione per l’installazione di telecamere nel luogo di lavoro anche ad impianto spento.</p>
<p>Ricordiamo che il codice in materia di protezione dei dati personali vieta l’utilizzo di apparecchiature finalizzate al controllo dei lavoratori: la vigilanza può essere fatta ma non con macchinari che possono limitare la riservatezza e l’autonomia dei dipendenti. Il videocontrollo sul posto di lavoro è permesso quindi solo nei casi in cui la sicurezza del personale e dell’azienda (intesa come patrimonio) possa essere messa in pericolo; in tal caso è concesso l’utilizzo di strumenti di videocontrollo che abbiano come obiettivo appunto la sicurezza sul posto di lavoro.</p>
<p>L’utilizzo di tali strumenti deve però essere autorizzato dalle rappresentanze sindacali (qualora le aziende ne siano dotati), nel caso siano sprovviste la procedura dovrà essere autorizzata dall&#8217;ispettorato del lavoro e dalle DPL locali.</p>
<p>La circolare del 16.04.2012 uscita con lo scopo di velocizzare e semplificare le procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni dovrebbe non rendere necessario l’accertamento tecnico preventivo nei locali ad alto rischio sulla sicurezza (supermercati, tabaccherie, ecc.); dalla nostra esperienza riteniamo però sempre opportuno prevedere un sopralluogo sul posto.</p>
<p>Tirando le somme di quanto riportato, consigliamo di richiedere sempre le autorizzazioni prima dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza, perché ora più che mai, l’impianto spento non tutela il titolare dalla violazione dello statuto dei lavoratori.</p>
<p>Le sanzioni sono di natura penale, civile e sindacale.</p>
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		<title>Direttive Privacy nella Videosorveglianza</title>
		<link>https://www.sei-sicurezza.it/direttive-privacy-nella-videosorveglianza/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 06:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“Come affrontare le direttive in tema di privacy e tutela della libertà delle persone nelle applicazioni di videosorveglianza e controllo accessi.” 8 Aprile 2010 – PROVVEDIMENTO<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sei-sicurezza.it/direttive-privacy-nella-videosorveglianza/">Direttive Privacy nella Videosorveglianza</a> proviene da <a href="https://www.sei-sicurezza.it">Sei Sistemi di Sicurezza</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>“Come affrontare le direttive in tema di privacy e tutela della libertà delle persone nelle applicazioni di videosorveglianza e controllo accessi.”</h2>
<p>8 Aprile 2010 – PROVVEDIMENTO GENERALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA</p>
<p>Oggigiorno il mercato della videosorveglianza è sempre più aggressivo in quanto in netta crescita è la richiesta di sistemi di videocontrollo sia in ambito privato che aziendale.</p>
<p>Per mettere un freno a eventuali usi illeciti, il Garante della Privacy con il rinnovo del documento, ha posto delle condizioni sull&#8217;uso di queste apparecchiature, riorganizzando alcune definizioni ed aggiungendo alcune specifiche.</p>
<p>Nell&#8217;effettivo il documento non descrive dettagliatamente ogni singolo caso, ma elenca una serie di indicazioni la cui violazione prevede delle specifiche sanzioni.</p>
<p>Per il settore del PRIVATO è essenziale ricordare che indipendentemente dall&#8217;uso delle telecamere e dal sistemi di videoregistrazione delle immagini, bisogna sempre far si che inquadrino solo la propria area privata segnalando che si sta entrando in un’area soggetta a videocontrollo. Basterà posizionare opportuna cartellonistica prima del raggio d’azione delle telecamere. In particolari condizioni è possibile chiedere informazioni alla sede del proprio comune per eventuali restrizioni locali o accorgimenti.</p>
<p>In ambito AZIENDALE la faccenda si fa più complicata poiché la stessa norma si collega allo statuto dei lavoratori sottolineando che il sistema di videosorveglianza è vietato per il controllo a distanza dei lavoratori (eccetto particolari esigenze organizzative o produttive richieste per la sicurezza del lavoro vedi art.4 della legge 300/1970..). Eccezioni si possono avere previo accordo con le rappresentanze sindacali e in mancanza di queste su specifica richiesta del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del lavoro.</p>
<p>Valgono sempre gli stessi obblighi in merito a cartellonistica, accordo preventivo dall&#8217;RSA o DPL, durata dell’archiviazione (di base 24 ore estendibili fino a un massimo 7 giorni in casi specifici, per ulteriore storicità si richiede l’autorizzazione al garante, ovviamente per scopi di indagine o richieste da parte di FF.OO. ) e soprattutto viene sempre richiesto che il sistema sia lecito e che quindi non interferisca con la norma a tutela della Privacy.</p>
<p>Un concetto importante da non sottovalutare è l’interpretazione della norma stessa, non del tutto esaustiva e aperta a diverse interpretazioni. Alcune realtà sindacali sostengono per esempio che anche la registrazione su motion (o activity detector) può essere considerata alla pari di un’analisi video e quindi soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del garante.</p>
<p>Particolare attenzione richiedono tutte quelle situazioni che rientrano nella categoria di “CONTROLLO ACCESSI”, siano essi dotati di una solo telecamera (che inquadra ad esempio la porta di accesso allo stabile) oppure facenti parte un sistema integrato dove viene richiesto l’utilizzo di un badge di riconoscimento abbinato alla visione e/o registrazione di un filmato o singola immagine. La norma evidenzia al punto 4 che nei rapporti di lavoro (4.1) è vietato dell’uso di tali strumenti di videocontrollo: cit.”non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell&#8217;esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge.”). Se giustificato da opportuna domanda accettata da rappresentanze sindacali o DPL, è possibile avere le autorizzazioni. Da ricordare che il codice in materia dei dati personali distingue le definizioni di dato personale, dato identificativo, dato sensibile, ecc…; pertanto eventuali associazioni codice/immagine o similari sono soggette a restrizioni salvo casi particolari es. ospedali, istituti scolastici, trasporto pubblico.</p>
<p>In breve, la normativa a cui devono fare capo tutti i sistemi di videosorveglianza diventa di anno in anno sempre più articolata richiedendo conoscenza legislative e capacità di applicarle sul campo. Il nostro consiglio è sempre quello di appoggiarsi ad aziende professioniste nel settore per tutelare il cliente e l’installatore da ogni forma di contestazione e soprattutto per poter seguire il cliente sia nella scelta dei prodotti che nella corretta compilazione dei documenti necessari per rendere il proprio impianto a norma.</p>
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		<title>Videosorveglianza e Autorizzazioni</title>
		<link>https://www.sei-sicurezza.it/videosorveglianza-e-autorizzazioni/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Francesca Quaggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 06:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ispettorato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Videosorveglianza, privacy e autorizzazioni: Cosa fare? L’art. 4 della Legge 300/70 (Statuto del Lavoratori) pone il DIVIETO dell’uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi che<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Videosorveglianza, privacy e autorizzazioni:<br />
Cosa fare?</h2>
<p><strong>L’art. 4 della Legge 300/70 </strong>(Statuto del Lavoratori) pone il <strong>DIVIETO</strong> dell’uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi che abbiano la finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, <strong>ad eccezione</strong> dei casi giustificati da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza. Da settembre 2015 le finalità del controllo a distanza dell&#8217;attività lavorativa possono essere anche per &#8220;tutela e difesa del patrimonio aziendale&#8221; (Vedi articolo <a title="JOBS ACT 2015 E VIDEOSORVEGLIANZA" href="http://www.sei-sicurezza.it/jobs-act-2015-e-videosorveglianza/" target="_blank" rel="noopener">JOBS ACT 2015 E VIDEOSORVEGLIANZA</a>)</p>
<p>In questi casi <span style="text-decoration: underline;">è possibile installare gli impianti</span> in oggetto a condizione che vi sia un <span style="text-decoration: underline;">accordo preventivo con le Rappresentanze sindacali</span>. Se ciò non è possibile, il Datore di Lavoro deve richiedere una <span style="text-decoration: underline;">specifica Autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro</span> della provincia nella quale ha sede l’unità produttiva interessata all&#8217;installazione.<br />
La Direzione Provinciale del Lavoro, al fine del rilascio della propria autorizzazione, dovrà provvedere a svolgere un <strong>sopralluogo per verificare</strong>, in particolare, se <strong>l&#8217;angolo di ripresa delle telecamere</strong> sia o meno compatibile con il divieto sancito dall&#8217;art. 4 della legge n. 300/1970 ed eventualmente indicherà le prescrizioni da osservare.</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Sono soggetti alla richiesta di Autorizzazione tutte le imprese che hanno un impianto di videosorveglianza con registrazione e/o visione delle immagini</strong>.</h3>
<p>Si rammenta, inoltre, che <strong>gli impianti di Videosorveglianza sono soggetti anche alle prescrizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in ambito Privacy</strong> (Provvedimento in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010).</p>
<p>Tale norma impone alle aziende una serie di adempimenti, quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):</p>
<ul>
<li>l’obbligo di esporre un informativa “minima”,</li>
<li>l’obbligo di esporre un avviso che riporti gli elementi dell’art.13 del Codice Privacy,</li>
<li>l’obbligo di incaricare i soggetti addetti alla visione delle immagini,</li>
<li>ecc.</li>
</ul>
<p>In caso di <strong>sistemi collegati alle forze di Polizia</strong>, occorre uno <span style="text-decoration: underline;">specifico cartello informativo</span>.</p>
<p>Si precisa, infine, che <strong>le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo limitato (max 24/48 ore)</strong>, e che rimane comunque <span style="text-decoration: underline;">inammissibile l’installazione di impianti di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all&#8217;attività lavorativa</span> (es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).</p>
<p>Nella pratica, dunque, si tratterà di <strong>verificare se l&#8217;installazione delle telecamere sia compatibile con i principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità sanciti dal Codice della Privacy</strong> e per ciò che riguarda, in particolare, la liceità del trattamento, se esso sia compatibile con il divieto sancito dallo Statuto dei lavoratori.</p>
<p><strong>Per “essere in regola”</strong> si dovrà quindi:</p>
<ol>
<li>indicare con apposita modulistica la presenza delle videocamere;</li>
<li>redigere un documento interno sulle motivazioni e la scelta della videosorveglianza nell&#8217;area aziendale;</li>
<li>informare il personale dipendente raggiungendo un accordo con la RSU aziendale o, in sua mancanza, chiedere l&#8217;autorizzazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro (che DEVE essere preventiva all&#8217;installazione).</li>
</ol>
<p><strong>Nel caso si sia già installato un impianto di videosorveglianza</strong> bisognerà scollegare l’impianto, coprire le telecamere e svolgere al più presto tutti gli adempimenti sopra indicati per non incorrere in sanzioni importanti.</p>
<h3 style="text-align: center;">S.E.I. SICUREZZA è il partner giusto che insieme all&#8217;impianto di videosorveglianza offre la consulenza adeguata in materia di autorizzazioni e privacy su tutto il Triveneto.</h3>
<p>Ti seguiamo durante tutta la fase di progettazione e installazione dell&#8217;impianto di videosorveglianza.<br />
Ti offriamo un supporto professionale e qualificato, anche nelle fasi di espletamento delle procedure di autorizzazione.<br />
Richiedi un preventivo gratuito oppure per maggiori informazioni sull&#8217;installazione del tuo impianto di videosorveglianza aziendale visita la pagina dedicata.</p>
<p><div class="column one-second mobile-one"><div class="mcb-column-inner"><div class="button_align align_center"><a class="button  button_size_2" href="http://www.sei-sicurezza.it/richiedi-preventivo-impianto/"     style="background-color:#5a6777!important;color:#ffffff;" target="_blank"    title=""><span class="button_label">RICHIEDI PREVENTIVO</span></a></div>
</div></div>
<div class="column one-second mobile-one"><div class="mcb-column-inner"><div class="button_align align_center"><a class="button  button_size_2" href="http://www.sei-sicurezza.it/servizi-di-sicurezza/installazione-sistemi-sicurezza/"     style="background-color:#ea6356!important;color:#ffffff;" target="_blank"    title=""><span class="button_label">MAGGIORI INFORMAZIONI</span></a></div>
</div></div>
</p>
<h3>Alcune LINEE GUIDA per ottenere l&#8217;autorizzazione dal Dipartimento Provinciale del Lavoro.</h3>
<p>Per poter fare domanda di nulla osta all&#8217;ispettorato del lavoro occorre che:</p>
<ol>
<li>Gli impianti di videosorveglianza possono essere installati solo previa presentazione e accoglimento di apposita autorizzazione che il titolare dovrà presentare al DPL provinciale. <a title="Modulo Autorizzazione Installazione Sistemi Videosorveglianza" href="http://www.sei-sicurezza.it/wp-content/uploads/Modulo-Unificato-Autorizzazione-impianti-videosorveglianza-GPS.pdf" target="_blank" rel="noopener">SCARICA IL MODULO DA COMPILARE</a>.</li>
<li>Obbligo del titolare e/o legale rappresentante dell’impresa di informare i dipendenti ed i clienti con appositi cartelli esposti sia all&#8217;esterno ed all&#8217;interno dei locali dell’impresa, una volta installato l’impianto di videosorveglianza.</li>
<li>Obbligo di nominare l’incaricato alla videosorveglianza (dipendente), che possiederà la seconda password, indispensabile per poter accedere alle immagini di videosorveglianza registrate.</li>
<li>L’installazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che l’angolo di ripresa inquadri solamente le parti dei locali più esposte al rischio rapine o di altri comportamenti criminosi e comunque, nel rispetto della normativa sulla privacy del dipendente al fine di tutela della sicurezza del patrimonio aziendale.La ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente a tale fine e con il criterio della occasionalità.</li>
<li>Le telecamere dovranno essere individuate nella piantina con loro dislocazione e cono di ripresa, dovrà essere segnata la dislocazione di DVR e monitor.</li>
<li>L’apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento dovranno essere custoditi in modo appropriato (cassetta chiusa a chiave).</li>
<li>Le registrazioni potranno essere visionate solo il presenza del lavoratore individuato al punto 3 e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di prova giudiziale.</li>
<li>La visualizzazione in tempo reale non potrà costituire supporto all&#8217;accertamento dell’obbligo di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell’adozione di provvedimenti sanzionatori a suo carico.</li>
</ol>
<p><span style="text-decoration: underline;">Riassumendo:</span> al Dipartimento Provinciale del Lavoro, prima dell&#8217;installazione delle telecamere, occorre presentare:</p>
<ul>
<li>Istanza di autorizzazione compilata e firmata (2 copie)</li>
<li>Accordo installazione impianto di videosorveglianza firmato dai dipendenti (2 copie) con nomina del responsabile del trattamento dati e personale incaricato a visionare le immagini</li>
<li>Planimetria dei locali con segnate telecamere e angolazioni, DVR e monitor, dovranno essere indicate le postazioni di lavoro e destinazioni d&#8217;uso dei locali;  (2 copie)</li>
<li>Relazione tecnica timbrata e firmata dal responsabile aziendale, o tecnico abilitato, o ditta installatrice con la composizione e funzionamento impianto (2 copie)</li>
<li>Copia di iscrizione camera di commercio</li>
<li>2 Marche da bollo</li>
</ul>
<h3 style="text-align: center;">SCARICA IL <span style="text-decoration: underline; color: #339966;"><a style="color: #339966; text-decoration: underline;" title="Modulo Unificato Autorizzazione Installazione Sistemi Videosorveglianza" href="http://www.sei-sicurezza.it/wp-content/uploads/Modulo-Unificato-Autorizzazione-impianti-videosorveglianza-GPS.pdf" target="_blank" rel="noopener">MODULO UNIFICATO PER L’AUTORIZZAZIONE ALL&#8217;INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA</a></span> DA PRESENTARE AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL LAVORO.</h3>
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		<title>Sentenze Privacy e Telecamere</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francesca Quaggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 13:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il quesito a cui questa sentenza risponde è: posso utilizzare dei filmati di videosorveglianza come prova di un reato anche se sono stati raccolti violando l’attuale legge sulla Privacy?</p>
<p>Davvero significativa si è dimostrata una sentenza della Corte di Cassazione in data 08/11/2011 ma registrata il 12 febbraio 2013, la quale si inserisce nello spinoso dibattito sull&#8217;utilizzabilità dei filmati degli impianti di videosorveglianza da parte della Polizia giudiziaria come prova in caso di reati.</p>
<p>Tale sentenza infatti, vede il ricorso dell’imputato dichiarato colpevole di tentata estorsione, molestie, danneggiamento ed ingiurie alla sentenza che lo vede colpevole con una pena di 16 mesi e 20 giorni di reclusione. Il soggetto colpevole propone come ricorso la violazione di norme processuali e in particolare l&#8217;eccezione di inutilizzabilità dei filmati estratti dall&#8217;impianto di videosorveglianza installato all&#8217;esterno del negozio della persona offesa, assumendo che tali videoregistrazioni erano state effettuate in violazione del codice della privacy e pertanto, non potevano essere utilizzate, trattandosi di prova illegittimamente acquisita, ex art. 191 cod. proc. pen.</p>
<p>Il ricorso è stato ritenuto dalle autorità giudiziarie infondato facendo riferimento all&#8217;articolo 234 del codice di rito che cita la legittimità dell’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo e in questo specifico caso dichiara dunque legittimo l’uso delle immagini acquisite dalla persona offesa all&#8217;esterno del suo negozio.</p>
<p>“Pertanto – cita la Corte di Cassazione &#8211; le videoregistrazioni dell&#8217;impianto di sorveglianza apposto dalla persona offesa all&#8217;esterno del suo negozio non possono essere considerate prove illegittimamente acquisite ai sensi dell&#8217;art. 191, trattandosi di prove documentali di cui il codice di rito espressamente consente l&#8217;acquisizione. In tale contesto è del tutto irrilevante che le registrazioni siano state effettuate, in conformità o meno, delle istruzioni del Garante per la Protezione dei dati personali, non costituendo la disciplina sulla privacy sbarramento all&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale. Del resto, con riferimento alle videoriprese effettuate dalla Polizia giudiziaria, questa Corte ha avuto modo di statuire che sono legittime le videoriprese, eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione del giudice, mediante telecamera esterna all&#8217;edificio e aventi per oggetto l&#8217;inquadramento del davanzale della finestra e del cortile dell&#8217;abitazione, trattandosi di luoghi esposti al pubblico e, pertanto, oggettivamente visibili da più persone. Ne deriva che, in virtù di detta percepibilità esterna, non sussiste alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio e non sussistono, pertanto, le ragioni di tutela, sub specie di diritto alla riservatezza o alla “privacy”, ad essi connesse, potendosi, in tal caso, sostanzialmente equipararsi l&#8217;uso della videocamera ad una operazione di appostamento, eseguita nei limiti dell&#8217;autonomia investigativa, senza alcuna necessità di autorizzazione da parte dell&#8217;autorità giudiziaria”.</p>
<p>(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10697 del 24/01/2012 Ud. (dep. 19/03/2012) Rv. 252673)</p>
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