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	<title>normative Archivi - Sei Sistemi di Sicurezza</title>
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		<title>Telecamere finte: non conviene</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 13:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Visto le numerose richieste di chiarimenti, di seguito pubblichiamo un articolo che definisce le responsabilità in capo a chi installa telecamere finte. Le motivazioni che spingono un proprietario ad installare<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Visto le numerose richieste di chiarimenti, di seguito pubblichiamo un articolo che definisce le <strong>responsabilità in capo a chi installa telecamere finte.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Le motivazioni che spingono un proprietario ad installare delle finte telecamere</span> possono essere per:</p>
<p>&#8211;  scopo deterrente, con l&#8217;obiettivo quindi di allontanare possibili malviventi</p>
<p>&#8211; evitare gli obblighi dettati dal Codice della Privacy</p>
<p>&#8211; non dover procedere agli adempimenti richiesti dallo Statuto dei Lavoratori</p>
<p><strong>Le problematiche che l’azienda installatrice di telecamere finte si trova ad affrontare</strong> sono le seguenti:</p>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;">La videosorveglianza</span> come ben sappiamo è ammessa solo quando permette al titolare di un&#8217;azienda di <span style="text-decoration: underline;">aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro</span>.</li>
<li>In presenza di impianti di videosorveglianza <span style="text-decoration: underline;">l’informativa è obbligatoria e deve essere esaustiva</span>.</li>
<li>Nel caso ci siano dei <span style="text-decoration: underline;">lavoratori</span> prima dell&#8217;installazione <span style="text-decoration: underline;">deve essere richiesta apposita autorizzazione alle DPL locali o alle rappresentanze Sindacali</span>.</li>
</ol>
<p>Vediamo ora come questi aspetti vanno ad interferire con l&#8217;installazione di una telecamera fittizia:</p>
<ol>
<li><strong>I sistemi di videosorveglianza</strong> sono autorizzati esclusivamente quando consentono di aumentare la sicurezza di un&#8217;area potenzialmente a rischio, come potrebbe essere il parcheggio di un supermercato; di conseguenza installare una telecamera finta è fuorviante rispetto al principio stesso di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro. <strong>L’utilizzo di un finto sistema di videosorveglianza</strong>, oltre ad essere una interpretazione pericolosa e non ammessa dalla normativa, è anche una responsabilità in carico al titolare della proprietà. Se avviene un fatto illecito all’&#8217;nterno dell’area soggetta a finta ripresa, il cliente si troverebbe a non poter utilizzare le immagini come prova del reato; ancor più grave le autorità giudiziali non potrebbero utilizzare il sistema per reprimere reati gravi come rapine, lesioni o altro. Nel caso invece, in cui l’area non richieda impianto di videosorveglianza perché superfluo ai fini della sicurezza, nessun tipo di telecamera (nemmeno finta) è ammessa.</li>
<li><strong>L’informativa è sempre obbligatoria</strong>, che sia vera o finta la telecamera deve essere segnalata con appositi documenti.</li>
<li><strong>Idem vale per autorizzazioni di DPL e Sindacati</strong>: nel caso in cui vi sia un impianto di videosorveglianza, vero o finto che sia, i dipendenti hanno il diritto di richiederne l&#8217;autorizzazione in capo al titolare. Se l’impianto viene installato per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’iter dovrà essere quello classico di richiesta preventiva e installazione a seguito di autorizzazione. Se l’installazione effettiva è di una telecamera fittizia questa sarà una responsabilità a carico del titolare per le ragioni indicate al punto 1.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tirando le somme, a nostro avviso <strong>non conviene in nessun caso installare delle telecamere fittizie</strong>. Dove la normativa lo consente, aumentare la sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro con la registrazione reali di immagini, rappresenta sempre un ottimo metodo per contrastare i possibili reati.</p>
<h3 style="text-align: center;"></h3>
<h3 style="text-align: center;">Perché rischiare con delle telecamere finte, installa un impianto di videosorveglianza a regola d&#8217;arte.</h3>
<p>SEI Sistemi di Sicurezza installa impianti di Videosorveglianza a circuito chiuso. Scopri le caratteristiche dei diversi tipo di impianti che possiamo progettare e installare, e richiedi il tuo preventivo personalizzato e gratuito.</p>
<div class="button_align align_center"><a class="button  button_size_2" href="http://www.sei-sicurezza.it/prodotti/impianti-videosorveglianza/"     style="color:#000000;" target="_blank"    title=""><span class="button_label">SCOPRI IL SERVIZIO</span></a></div>

<p>&nbsp;</p>
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		<title>Regola tecnica prevenzione incendi campeggi e villaggi turistici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francesca Quaggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 15:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incendi, Fumi e Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Norme]]></category>
		<category><![CDATA[allarme acustico incendio]]></category>
		<category><![CDATA[campeggi]]></category>
		<category><![CDATA[decreto prevenzione incendi]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazione manuale incendio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con il Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2014, è stata approvata la “Regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture turistico &#8211; ricettive all&#8217;aria aperta (campeggi,<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Con il Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2014, è stata approvata la “<strong>Regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture turistico &#8211; ricettive all&#8217;aria aperta (campeggi, villaggi turistici, etc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone</strong>”. Approfondisci con la <a href="http://www.sei-sicurezza.it/la-prevenzione-incendi-nei-campeggi-e-nei-villaggi-turistici/">nota di aggiornamento dei VVF</a>.</p>
<p style="text-align: left;">La disposizione è diventata attuativa in data 13.04.2014 e richiede di applicare alle strutture di nuova progettazione nonché quelle esistenti delle <strong>contromisure antincendio proporzionali alla reale probabilità che si verifichino situazioni di emergenza</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">La regola tecnica prevede infatti due approcci; il primo nel Titolo I è un approccio di tipo tradizionale studiato sia per le attività di nuova realizzazione che per quelle esistenti, nel Titolo II invece vengono adottate delle contromisure alternative, valide solo per le attività esistenti e basate su delle valutazioni di esperti che assegnano delle strategie operative proporzionali al potenziale scenario di emergenza.</p>
<p style="text-align: left;">Le <strong>strutture turistiche di nuova costruzione, già esistenti o in fase di ristrutturazione devono</strong> essere progettate e realizzate in modo da:</p>
<ul style="text-align: left;">
<li>Ridurre al minimo le cause di incendio</li>
<li>Assicurare la stabilità delle strutture portanti per assicurare il soccorso agli occupanti</li>
<li>Limitare la produzione e la propagazione di un incendio all&#8217;interno della struttura ricettiva</li>
<li>Evitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe</li>
<li>Garantire la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo</li>
<li>Fare in modo che le squadre di soccorso possano operare in condizioni di sicurezza</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Volendoci soffermare nella sezione innovativa del D.M. 28.02.2014, quindi il Titolo II, riepiloghiamo brevemente in che modo vengono definite le <strong>caratteristiche dello scenario di emergenza nelle strutture ricettive</strong>. Tre sono i fattori principali da considerare:</p>
<ol style="text-align: left;">
<li>la criticità dello <strong>scenario incidentale</strong>, inteso in termini di gravità dell’incendio e numero di persone potenzialmente coinvolte;</li>
<li>le condizioni di <strong>vulnerabilità funzionale</strong>, in termini di velocità di assistenza esterna come risposta all&#8217;evento;</li>
<li><strong>l’interdipendenza con il contesto esterno</strong> all&#8217;insediamento, ovvero l’influenza reciproca in caso di evento interno o esterno all&#8217;insediamento.</li>
</ol>
<p style="text-align: left;">Ovviamente le situazioni valutate più pericolose richiedono delle procedure più severe.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Tra tutte le regole tecniche esposte nel DM 28.02.2014, in questo articolo vogliamo approfondire l’aspetto relativo al punto 8 – IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME.</p>
</blockquote>
<p>Tutti <span style="text-decoration: underline;">gli ospiti devono</span> essere posti nella condizione di <span style="text-decoration: underline;">poter attivare una segnalazione di allarme</span>, attraverso appositi <strong>pulsanti manuali distribuiti all&#8217;interno della struttura</strong>, capaci di trasferire la segnalazione ad un luogo presidiato 24/24 da personale addestrato, in grado di dare avvia alle procedure di emergenza previste.<br />
Tutte le strutture ricettive all&#8217;aria aperta, siano esse un <strong>campeggio</strong> o un <strong>villaggio turistico</strong>, devono essere <strong>dotate di segnalatori di allarma del tipo a pulsante manuale, </strong>posizionati lungo i normali percorsi di esodo ad una <span style="text-decoration: underline;">distanza massima reciproca non superiore a 80 m</span><strong>, </strong><span style="text-decoration: underline;">debitamente segnalati ed illuminati</span><em>.</em></p>
<p style="text-align: left;">La regola tecnica per la prevenzioni incendi nelle strutture ricettive all&#8217;aria aperta, impone che il <strong>sistema di pulsanti manuali di emergenza deve attivare degli avvisatori acustici/luminosi  e/o sonori</strong> in grado di raggiungere ogni ospite della struttura per poterlo avvisare urgentemente di una situazione pericolosa. Questo è uno dei punti chiave per permettere un&#8217;<em>evacuazione veloce</em> e una <em>riduzione del rischio</em> in generale.</p>
<p style="text-align: left;"><div class="alert alert_warning"><div class="alert_icon"><svg viewBox="0 0 28 28"><defs><style>.path{fill:none;stroke:#000;stroke-miterlimit:10;stroke-width:1.5px;}</style></defs><g><circle class="path" cx="14" cy="14" r="12"/><line class="path" x1="11.5" y1="17.25" x2="16.5" y2="17.25"/><path class="path" d="M16.46,17.8A3.94,3.94,0,0,1,17.64,15a4.61,4.61,0,0,0-.12-6.65A5.09,5.09,0,0,0,14,7h0A5.14,5.14,0,0,0,10.5,8.36,4.66,4.66,0,0,0,9,11.63a4.6,4.6,0,0,0,1.4,3.43,3.85,3.85,0,0,1,1.14,2.74h0V19c0,.87.59,2,1.67,2h1.58c1.08,0,1.67-1.16,1.67-2Z"/></g></svg></div><div class="alert_wrapper">È <strong>OBBLIGATORIO </strong>che l&#8217;area del campeggio o del villaggio turistico sia munita di un sistema di <strong>allarme acustico</strong> in grado di raggiungere e avvertire ogni persona di un pericolo d&#8217;incendio.</div><a href="#" class="close mfn-close-icon"><span class="icon">✕</span></a></div>
</p>
<hr />
<h3 style="text-align: center;">Lo staff di SEI Sistemi di Sicurezza è sempre aggiornato sulle ultime disposizioni di legge in materia di regola tecniche di prevenzione incendi per le strutture turistico-ricettive all&#8217;aria aperta (campeggi e villaggi turistici).</h3>
<p style="text-align: center;">Le disposizioni del Decreto Ministeriale del 28.02.2014 sono necessarie e obbligatorie per ridurre al minimo le criticità in caso di incendio. I prodotti e gli impianti antincendio che installiamo sono sempre all&#8217;avanguardia.</p>
<p style="text-align: center;"><div class="column one-second mobile-one"><div class="mcb-column-inner"><div class="button_align align_center"><a class="button  button_size_2" href="http://www.sei-sicurezza.it/prodotti/impianti-antincendio/impianti-rilevazione-incendio/"     style="background-color:#5a6777!important;color:#ffffff;" target="_blank"    title=""><span class="button_label">Rilevazione Incendio</span></a></div>
</div></div>
<div class="column one-second mobile-one"><div class="mcb-column-inner"><div class="button_align align_center"><a class="button  button_size_2" href="http://www.sei-sicurezza.it/prodotti/impianti-antincendio/evacuazione-sonora/"     style="background-color:#5a6777!important;color:#ffffff;" target="_blank"    title=""><span class="button_label">Evacuazione Sonora</span></a></div>
</div></div>
</p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Metti a norma la tua struttura ricettiva e prenota un sopralluogo dei nostri tecnici esperti della sezione antincendio.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Operiamo su tutti i campeggi e i villaggi turistici del Veneto, del Friuli-Venezia-Giulia e del Trentino.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><div class="button_align align_center"><a class="button  button_left button_size_2" href="tel:049775381"     style="color:#000000;"     title=""><span class="button_icon"><i class="icon-phone"  style="color:#000000!important;" aria-hidden="true"></i></span><span class="button_label">049 775381</span></a></div>
</p>
<hr />
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		<title>Videosorveglianza e Condomini</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francesca Quaggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 06:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Entrerà in vigore il 18 giugno 2013 la “Riforma del Condominio” che prevede grandi cambiamenti anche per il settore della Videosorveglianza andando a colmare il vuoto<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Entrerà in vigore il 18 giugno 2013 la “Riforma del Condominio” che prevede grandi cambiamenti anche per il settore della Videosorveglianza andando a colmare il vuoto legislativo a tale riguardo.</p>
<p>L’art. 1122-ter, dedicato agli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, renderà molto più semplice installare tali impianti nel condominio delegando tale possibilità all&#8217;autorizzazione da parte della maggioranza dei voti dell’assemblea condominiale non più all&#8217;unanimità com’era in precedenza.</p>
<p>Più volte il Garante della Privacy aveva sottolineato la mancanza di una normativa ben precisa che disciplinasse le installazioni di sistemi di videosorveglianza nelle parti comuni condominiali: questo stallo creava non pochi problemi applicativi tra le esigenze di tutela della privacy e tutela della sicurezza dei condomini. Ora tale riforma si inserisce nell&#8217;obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rappresenta una notevole apertura rispetto all&#8217;orientamento precedente: l’assemblea potrà infatti, seppur rispettando le norme sulla privacy, deliberare l’installazione di un impianto di videosorveglianza delle parti comuni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.</p>
<p>Le finalità per cui è possibile richiedere un sistema che video sorvegli le parti comuni sono, per esempio, la prevenzione di possibili aggressioni ai condomini, la prevenzione di furti e rapine, la prevenzione di possibili incendi dolosi. Punto fondamentale che viene preso in considerazione è l’informativa che tutela il soggetto che viene interessato dalle riprese (passanti, condomini, ecc.): questo dovrà essere avvertito da opportuni cartelli circa l’area interessata alla videoripresa.</p>
<p>Una importante sentenza della corte di Cassazione ha poi presentato una possibile sfumatura di questa nuova normativa. Non sussistendo una violazione all&#8217;altrui diritto di riservatezza “nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all&#8217;uso di un numero indeterminato di persone e esclusi dalla tutela di cui all&#8217;articolo 615-bis Codice Penale” la nuova disposizione tutela il singolo condomino che autonomamente decide di installare un sistema di videoripresa a sorveglianza delle parti comuni già soggette a frequenti furti e che chiede successivamente il suo rimborso al resto del condominio. Viene così decretata la non violazione della privacy e la non spesa indebita.</p>
<p>A parer nostro la Riforma del Condominio può solo che apportare dei benefici agli inquilini che potranno dormire sonni più tranquilli sapendo di potersi tutelare con uno strumento efficace e discreto qual è il sistema di videosorveglianza. Certamente si dovrà rispettare l’obbligo di informazione ma non ci sembra un ostacolo insormontabile. La tecnologia è stata alle volte ostacolata per ignoranza o per incapacità di accordarsi su come o cosa tutelare, il buon senso ci sembra sempre il criterio migliore con cui valutare decisioni che si ripercuoteranno su molti.</p>
<p>Siamo a vostra disposizione per fornirvi un sistema di videosorveglianza che meglio si adatti alle Vs. necessità, alla luce delle più recenti disposizioni normative. Chiamateci allo 049775381 o scriveteci a sei@sei-sicurezza.it</p>
<p>APPROFITTA DELLA PROMOZIONE: NEL CASO DI DUE INSTALLAZIONI PER LO STESSO CONDOMINIO CI SARÀ UN EXTRA SCONTO DEL 5%!</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Norme Tecniche Impiantistiche</title>
		<link>https://www.sei-sicurezza.it/norme-tecniche-impiantistiche/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Francesca Quaggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 09:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antintrusione e Antifurto]]></category>
		<category><![CDATA[antintrusione]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 5 regole per scegliere un installatore affidabile Le installazioni degli impianti di allarme, di sistemi di rilevazione e spegnimento incendio o di sistemi di videosorveglianza<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sei-sicurezza.it/norme-tecniche-impiantistiche/">Norme Tecniche Impiantistiche</a> proviene da <a href="https://www.sei-sicurezza.it">Sei Sistemi di Sicurezza</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Le 5 regole per scegliere un installatore affidabile</h2>
<p>Le i<strong>nstallazioni degli impianti</strong> di allarme, di sistemi di rilevazione e spegnimento incendio o di sistemi di videosorveglianza sono <strong>soggette a delle normative specifiche</strong> che ne regolano la progettazione e l&#8217;utilizzo di determinati prodotti.</p>
<p>Ogni utente ha il diritto di farsi rilasciare una <strong>dichiarazione di conformità</strong> dall&#8217;installatore, per esempio nell&#8217;installazione di un impianto antintrusione. Conviene richiedere il suo rilascio ad impianto ultimato già al momento del preventivo.</p>
<blockquote><p>Un installatore serio rilascerà sicuramente la dichiarazione. Commissionare una installazione non a norma vuol dire trasferire la responsabilità dall&#8217;installatore all&#8217;utente.</p></blockquote>
<p>Se invece, comincia a tergiversare o a dire che non è importante</p>
<div class="alert alert_error"><div class="alert_icon"><svg viewBox="0 0 28 28"><defs><style>.path{fill:none;stroke:#000;stroke-miterlimit:10;stroke-width:1.5px;}</style></defs><g><circle cx="14" cy="20" r="0.33" class="path"/><line x1="14" y1="8.72" x2="14" y2="16.72" class="path"/><path d="M12.6,3.42,1.54,22.58A1.61,1.61,0,0,0,2.93,25H25.07a1.61,1.61,0,0,0,1.39-2.42L15.4,3.42A1.61,1.61,0,0,0,12.6,3.42Z" class="path"/></g></svg></div><div class="alert_wrapper">Attenzione: può voler dire che o i materiali non sono conformi, oppure che chi redige il preventivo non è in grado di rilasciare questo tipo di documento per incompetenza, per mancata conoscenza delle normative oppure per malafede.</div><a href="#" class="close mfn-close-icon"><span class="icon">✕</span></a></div>

<h3>Perché farsi installare un sistema antifurto o antintrusione a norma?</h3>
<p>L&#8217;installazione di un impianto di sicurezza a norma prevede l&#8217;uso di materiali costruiti con livelli di immunità ai disturbi di livello elevato e con filosofia di funzionamento studiata da commissioni di esperti del settore in ambito di normazione CEI. Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) è l&#8217;ente che stabilisce le norme; i lavori possono dirsi eseguiti “a regola d&#8217;arte” solo quando la norma CEI specifica (Ex Legge 46/90 &#8211; nuovo D.M. 37/08) viene rispettata.</p>
<p>Un&#8217;installazione a norma prevede la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori da parte di chi la effettua, che si concretizza con la dichiarazione di conformità. Se invece l&#8217;utente accetta l’esecuzione non a norma condivide con l&#8217;installatore la responsabilità: ecco perché bisogna diffidare di chi dice che la dichiarazione non è importante.</p>
<h3>Le 5 regole da seguire per avere la certezza che il vostro installatore è un professionista:</h3>
<ol>
<li><strong>Richiedere sempre la dichiarazione di conformità obbligatoria (D.M 37/08 ex 46/90).</strong><br />
L’installazione dell’impianto di sicurezza deve essere affidato esclusivamente ad imprese abilitate che DEVONO rilasciare la dichiarazione di conformità, la violazione è sanzionata.</li>
<li><strong>Installazione degli impianti a regola d’arte (CEI 79-2, CEI 79-3).</strong><br />
Il cliente deve richiedere il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’azienda installatrice che si traduce nell&#8217;iscrizione dell’installatore alle tabelle A-B-G della Camera di Commercio.</li>
<li><strong>Collegamento sistema antintrusione e anti-rapina alla centrale telefonica.</strong><br />
L’installatore deve essere abilitato e in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni (revisione DM 314/92) per poter effettuare qualsiasi tipo di collegamento dell’impianto di sicurezza al combinatore telefonico. La violazione ti tale norma è sanzionata.</li>
<li><strong>Videosorveglianza in ambiente di lavoro (Statuto dei Lavoratori, art.4).</strong><br />
Le aziende con meno di 15 dipendenti che vogliono un impianto di videosorveglianza devono richiedere prima dell’ installazione l’autorizzazione all&#8217;Ispettorato del Lavoro.</li>
<li><strong>Tecnici competenti e specializzati.</strong><br />
È necessario che per determinate lavorazioni o in caso di manutenzioni (per esempio nei sistemi di rilevazione incendio) i tecnici siano in possesso di un attestato rilasciato da ente competente (DM 20.12.2012), essi devono essere in ogni caso all&#8217;altezza della lavorazione che stanno effettuando. Un&#8217;azienda specializzata nel settore della sicurezza è in grado di garantire tutto ciò.</li>
</ol>
<p>La violazione di tali punti oltre a compromettere la funzionalità dell’impianto e a provocare possibili sanzioni può precludere risarcimenti assicurativi e collegamento alle Forze dell’Ordine. I vantaggi invece sono notevoli: sicurezza e protezione di qualità e certificata, recupero totale del costo come bene strumentale, recupero dell’IVA (leggi l&#8217;<a href="http://www.sei-sicurezza.it/detrazioni-e-bonus-fiscali-2017/">approfondimento sul Bonus Fiscale</a>), risparmio sui costi assicurativi, esistenza di fondi da Regioni, Provincie e Comuni per la dotazione di sistemi di sicurezza con collegamento Video alle Forze dell’Ordine.</p>
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<h2 style="text-align: center;">SEI Sistemi di Sicurezza e il suo partner tecnico Integra SEI sono installatori professionisti di impianti di sicurezza per abitazioni private e negozi.</h2>
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