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Videosorveglianza e Condomini

Blog SEI Sicurezza - Videosorveglianza e condomini

Entrerà in vigore il 18 giugno 2013 la “Riforma del Condominio” che prevede grandi cambiamenti anche per il settore della Videosorveglianza andando a colmare il vuoto legislativo a tale riguardo.

L’art. 1122-ter, dedicato agli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, renderà molto più semplice installare tali impianti nel condominio delegando tale possibilità all’autorizzazione da parte della maggioranza dei voti dell’assemblea condominiale non più all’unanimità com’era in precedenza.

Più volte il Garante della Privacy aveva sottolineato la mancanza di una normativa ben precisa che disciplinasse le installazioni di sistemi di videosorveglianza nelle parti comuni condominiali: questo stallo creava non pochi problemi applicativi tra le esigenze di tutela della privacy e tutela della sicurezza dei condomini. Ora tale riforma si inserisce nell’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rappresenta una notevole apertura rispetto all’orientamento precedente: l’assemblea potrà infatti, seppur rispettando le norme sulla privacy, deliberare l’installazione di un impianto di videosorveglianza delle parti comuni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le finalità per cui è possibile richiedere un sistema che video sorvegli le parti comuni sono, per esempio, la prevenzione di possibili aggressioni ai condomini, la prevenzione di furti e rapine, la prevenzione di possibili incendi dolosi. Punto fondamentale che viene preso in considerazione è l’informativa che tutela il soggetto che viene interessato dalle riprese (passanti, condomini, ecc.): questo dovrà essere avvertito da opportuni cartelli circa l’area interessata alla videoripresa.

Una importante sentenza della corte di Cassazione ha poi presentato una possibile sfumatura di questa nuova normativa. Non sussistendo una violazione all’altrui diritto di riservatezza “nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e esclusi dalla tutela di cui all’articolo 615-bis Codice Penale” la nuova disposizione tutela il singolo condomino che autonomamente decide di installare un sistema di videoripresa a sorveglianza delle parti comuni già soggette a frequenti furti e che chiede successivamente il suo rimborso al resto del condominio. Viene così decretata la non violazione della privacy e la non spesa indebita.

A parer nostro la Riforma del Condominio può solo che apportare dei benefici agli inquilini che potranno dormire sonni più tranquilli sapendo di potersi tutelare con uno strumento efficace e discreto qual è il sistema di videosorveglianza. Certamente si dovrà rispettare l’obbligo di informazione ma non ci sembra un ostacolo insormontabile. La tecnologia è stata alle volte ostacolata per ignoranza o per incapacità di accordarsi su come o cosa tutelare, il buon senso ci sembra sempre il criterio migliore con cui valutare decisioni che si ripercuoteranno su molti.

Siamo a vostra disposizione per fornirvi un sistema di videosorveglianza che meglio si adatti alle Vs. necessità, alla luce delle più recenti disposizioni normative. Chiamateci allo 049775381 o scriveteci a sei@sei-sicurezza.it

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Francesca Quaggia
Francesca Quaggia
Amministratrice, responsabile marketing e comunicazione, formazione e sicurezza sul lavoro, responsabile infrastruttura aziendale, coordinatrice strategia d’azienda, ricerca nuovi clienti.

1 Comment

  1. Giuseppe Romano ha detto:

    Buonasera,
    io ho già installato un sistema di telecamere a circuito chiuso nella zona perimetrale della mia villetta e avevo intenzione di installare (tptalmente) a mie spese anche una ulteriore telecamera a protezione del mio garage, che costituisce anche ingresso secondario della abitazione (trattasi di una villetta terra cielo per cui dal garage/interrato si accede al resto della abitazione). Nel corso della ultima riunione di condomio (siamo in tutto 4 condomini) 2 si sono espressi a favore e me lo hanno sottoscritto, l’ultimo condomio si è riservato di pensarci. Volevo sapere quindi: in caso di rifiuto, posso ugualmente installarla visto che 2 si sono espressi a favore, io sono ovviamente a favore e quindi avrei la maggioranza?
    Cordiali saluti
    Giuseppe Romano

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