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4 Maggio 2026Prevenzione incendi nei bar e ristoranti: cosa cambia con la Circolare VVF 674/2026

La prevenzione incendi nei bar e ristoranti è un tema spesso sottovalutato, soprattutto perché questi esercizi, nella loro configurazione “classica”, non rientrano automaticamente tra le attività soggette al D.P.R. 151/2011. Purtroppo i fatti di cronaca raccontano una storia diversa ed è emersa la necessità di chiarire questo punto.
Con la Circolare n. 674 del 15 gennaio 2026, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito chiarimenti fondamentali per distinguere correttamente tra:
- attività di somministrazione alimenti e bevande;
- locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Una distinzione che non è solo formale, ma che incide direttamente sugli obblighi di sicurezza antincendio, sugli adempimenti amministrativi e sulla gestione dell’emergenza.
Bar e ristoranti sono soggetti al D.P.R. 151/2011?
La circolare richiama un principio già espresso nel 2011: bar e ristoranti, in quanto tali, non sono attività soggette agli adempimenti del D.P.R. 151/2011, perché non compresi nell’Allegato I. Tuttavia, la prevenzione incendi nei bar non è affatto “facoltativa”, infatti, l’attività può diventare soggetta agli adempimenti antincendio quando:
- bar e ristoranti siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, devono osservarne le relative prescrizioni (ad esempio, un centro commerciale);
- restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.
Questo è il primo punto chiave: non conta solo la tipologia commerciale dichiarata, ma la configurazione reale dell’attività.
Intrattenimento e trasformazione funzionale: quando cambia l’inquadramento
Un aspetto centrale della nuova circolare riguarda la distinzione tra:
- musica dal vivo o karaoke come attività accessoria,
- intrattenimento come attività prevalente.
La presenza di musica dal vivo o karaoke non trasforma automaticamente un bar o un ristorante in un locale di pubblico spettacolo. Il D.M. 19 agosto 1996 esclude infatti dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi in cui la musica è priva di attività danzante o di vero e proprio spettacolo, il karaoke non è collocato in una sala appositamente allestita per esibizioni e la capienza del locale non supera le 100 persone.
In questi casi, quando l’intrattenimento resta, quindi, accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande, l’attività continua a essere inquadrata come bar o ristorante e non come locale di pubblico spettacolo. Invece, se l’intrattenimento diventa prevalente o comporta modifiche sostanziali a:
- layout interno,
- impianti audio e illuminazione,
- gestione dell’affollamento,
- assetto organizzativo,
allora può configurarsi una trasformazione funzionale, con possibile applicazione:
- degli articoli 68 e 80 del TULPS,
- del D.M. 19 agosto 1996,
- della RTV V.15 del Codice di prevenzione incendi,
- e dell’attività 65 del D.P.R. 151/2011.
Per la sicurezza antincendio nei ristoranti questo significa che ogni modifica strutturale o gestionale deve essere valutata con attenzione tecnica.
Affollamento e piano di emergenza: la soglia delle 50 persone
Quindi resta fermo il punto che bar e ristoranti, in linea generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica verticale di prevenzione incendi. Le misure di sicurezza devono quindi essere individuate attraverso una valutazione del rischio incendio, secondo i criteri del D.M. 3 settembre 2021, facendo riferimento al Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015) oppure, nei casi di basso rischio, al cosiddetto “Minicodice”.
Resta anche fermo il fatto che la sicurezza antincendio deve garantire la protezione di tutti gli occupanti presenti nel locale, inclusi clienti e visitatori (valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008) e a questo proposito uno dei chiarimenti più rilevanti della Circolare VVF 674/2026 riguarda la gestione dell’emergenza.
Il D.M. 2 settembre 2021 stabilisce che il piano di emergenza è obbligatorio quando:
- sono occupati almeno 10 lavoratori, oppure
- sono presenti contemporaneamente più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei dipendenti, oppure
- l’attività rientra nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011
Qui emerge un concetto chiave: la prevenzione incendi nei ristoranti deve considerare tutti gli occupanti, non solo i lavoratori. La normativa distingue, infatti, tra DVR, che tutela i lavoratori e la gestione della sicurezza antincendio, a tutela tutti gli occupanti del locale. Quindi nel calcolo dell’affollamento rientrano: clienti, visitatori, personale ed eventuali artisti o tecnici. Questo ha impatti diretti su:
- dimensionamento delle vie di esodo
- numero di addetti antincendio
- organizzazione delle procedure di evacuazione
Valutazione del rischio incendio nei bar e ristoranti
La Circolare, inoltre, chiarisce che hai fini del DVR bisogna tenere conto che:
“la valutazione dei rischi che ricadono sui lavoratori comporta anche la necessità di considerare, quando rilevante, gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali, a titolo esemplificativo:
- i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
- le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
- le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei lavoratori ai rischi.”
Inoltre,
“La medesima circolare richiama inoltre il principio di inclusività, sottolineando la necessità di fare riferimento agli “occupanti” e di esplicitare sistematicamente, nel piano di emergenza, specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali, al fine di garantire una gestione dell’emergenza efficace e realmente orientata alla tutela della vita umana.”
Il ruolo degli addetti antincendio nella prevenzione incendi nei bar e ristoranti.
La circolare richiama con forza il ruolo degli addetti al servizio antincendio. Non sono semplicemente operatori che utilizzano un estintore, ma “sono chiamate ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la gestione dell’emergenza, la salvaguardia degli occupanti nonché un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull’innesco e sulla successiva evoluzione dell’incendio.”
Cosa devono fare oggi i gestori di bar e ristoranti per adeguarsi alla Circolare 674/2026?
La Circolare VVF 674/2026 non introduce nuove norme, ma chiarisce in modo decisivo l’inquadramento delle attività di somministrazione rispetto ai locali di pubblico spettacolo. Queste attività si devono premurare di:
- Verificare l’inquadramento corretto dell’attività
- Valutare eventuali trasformazioni funzionali intervenute nel tempo
- Analizzare l’affollamento reale e i picchi di presenza
- Aggiornare la valutazione del rischio incendio
- Verificare la coerenza tra DVR e piano di emergenza
- Controllare la formazione e il numero degli addetti antincendio
Il punto centrale, infatti, è questo: non è la denominazione commerciale a determinare gli obblighi, ma la configurazione reale dell’attività e il livello di rischio generato. Per i gestori, questo significa adottare un approccio tecnico e documentale continuo, verificando nel tempo che layout, impianti e modalità di esercizio restino coerenti con il livello di sicurezza dichiarato.





