Come ogni anno, è stabilito essere il 31 maggio 2016 per i dati relativi al 2015, il termine ultimo per la dichiarazione dei gas a effetto serra (GAS FLUORURATI) presenti in ogni impianto a cura dell’operatore aziendale.
La dichiarazione può essere fatta solo in via telematica collegandosi al seguente link da cui è possibile scaricarsi anche una guida veloce alla compilazione:
Come già spiegato nel nostro primo articolo “Dichiarazione Gas Fluorurati ad Effetto Serra” datato 2013, il regolamento scaturisce da una disposizione Europea che opera per ridurre i gas ad effetto serra indicati nel protocollo di Kyoto.
Il 20 Maggio 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il REGOLAMENTO (UE) n. 517/2014 che va ad abrogare il regolamento CE N. 842/2006 con decorrenza dal 1 gennaio 2015. Tale nuovo regolamento non stravolge il quadro esistente, ma va ad ampliare l’ambito di applicazione della norma soffermandosi sulle apparecchiature che contengono una elevata quantità di gas fluorurati.
Struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas non sono stati modificati in quanto il valore soglia che permette di stabilire se un sistema è incluso nel campo di applicazione della dichiarazione resta fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra.
Ecco perché le novità introdotte non vanno a colpire in maniera sostanziale il nostro campo di applicazione, che, ricordiamo, si concentra in taluni impianti di spegnimento incendio che contengono gas fluorurati come FM 200 (HFC-227ea), NAFS125 (HFC-125), FE-13, HFC23.
Vogliamo comunque dare una breve descrizione delle novità che il nuovo Regolamento ha apportato.
Ti seguiamo durante tutta la fase di progettazione e installazione dell’impianto di spegnimento incendio.
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Il 18 Novembre 2015 sono stati poi pubblicati tre regolamenti in materia di F GAS per lo svolgimento di attività su apparecchiature contenenti gas fluorurati e che fanno seguito al regolamento 517/2014. La scadenza per l’attuazione di tali regolamenti è il 01.01.2017, di seguito qualche specifica.
Il Regolamento 304/2008, quello su cui si basano le specifiche inerenti gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas ad effetto serra non è stato interessato dai nuovi regolamenti di esecuzione, rimanendo quindi invariato.