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Bonus Fiscale del 50% sui Sistemi di Sicurezza

Blog SEI Sicurezza bonus fiscale del 50% sui sistemi di sicurezza

Il Decreto Sviluppo (DL 22.06.2012 n°83) ha previsto un bonus fiscale del 50% per il periodo dal 26.06.2012 al 30.06.2013 fino ad un massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.

L’installazione e la sostituzione di un sistema antifurto, la riparazione con innovazione, gli apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centrali di allarme, i sistemi di videosorveglianza con collegamento a istituti di vigilanza privati sono attività che rientrano nel bonus fiscale del 50%, facendo parte delle ristrutturazioni edilizie oggetto del Decreto Sviluppo qui citato.

La legge agevola espressamente gli interventi sugli immobili residenziali “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” sulle singole unità abitative.

Secondo il Decreto Sviluppo sono detraibili le spese: di progettazione, per i materiali, la manodopera e l’IVA. Il diritto al Bonus Fiscale spetta ai proprietari, ai titolari di un diritto reale di godimento e agli inquilini.

Le operazioni per usufruire del bonus fiscale del 50% sui sistemi di sicurezza sono state semplificate dall’introduzione del nuovo decreto come segue:

l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;
la riduzione della percentuale (dal 10% al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;
l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

Per poter usufruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate solo ed esclusivamente tramite bonifico bancarie o postale da cui risulti:

Causale del versamento (riferimento art. 16 bis TUIR);
Codice Fiscale del soggetto che vuole fruire della detrazione;
Codice Fiscale o Partita Iva del beneficiario (chi ha emesso la fattura).

Di solito è bene indicare nella causale del bonifico che è effettuato ai sensi dell’art. 16 bis TUIR in modo che la banca possa effettuare la ritenuta d’acconto prevista per legge del 4%. Nell’eventualità di errori è possibile procedere alla regolarizzazione del bonifico incompleto mediante nuovo bonifico completo (la detrazione spetterà nell’anno di effettuazione del nuovo bonifico).

I beneficiari della detrazione devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, la fattura o la ricevuta fiscale relative alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi a loro intestati, inoltre sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento (non è più necessario inviare la dichiarazione preventiva a Pescara), l’autocertificazione circa la data di inizio lavori con indicazione che gli stessi rientrano nell’intervento agevolabile nonché le ricevute di pagamento IMU.

Si rammenta inoltre che, oltre a queste documentazioni, è obbligatorio effettuare una comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale qualora:
1. nel cantiere si trovano a lavorare più imprese anche non contemporaneamente;
2. nei cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di comunicazione preliminare, ricadono nelle categorie di cui al numero 1 per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
3. nei cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Deve essere inviata all’ASL competente la seguente documentazione:
– generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
– natura dell’intervento da realizzare;
– dati identificatrici dell’impresa esecutrice con esplicita assunzione di responsabilità da parte della stessa degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
– data di inizio dell’intervento di recupero.

Detrazione 50%: come inviare la notifica Asl
Da ultimo si precisa che la notifica Asl avviene a cura del committente (pubblico o privato) o dal responsabile dei lavori individuato dal committente stesso. Le modalità sono: consegna diretta presso l’Asl di competenza, oppure inviata per posta (con raccomandata A.R.) o a mezzo fax (ogni ASL ha modalità diverse, per cui si consiglia di informarsi presso la propria ASL territorialmente competente per sincerarsi delle modalità corrette di invio).

Si invita comunque la clientela a verificare che nel tempo non varino alcuni requisiti sopra citati.

IVA AGEVOLATA 10%

Oltre alla detrazione IRPEF sopra citata è inoltre possibile richiedere l’applicazione di un’ALIQUOTA IVA RIDOTTA AL 10% (invece dell’aliquota ordinaria del 21%) su una parte dei “BENI SIGNIFICATIVI” utilizzati per la realizzazione del sistema di allarme.

Per chiarire il calcolo, nella guida “Ristrutturazioni Edilizie – Le agevolazioni fiscali” redatta dalla Agenzia delle Entrate è presente un esempio:

Costo totale intervento 10.000 € di cui:
– per prestazione lavorativa € 4.000
– costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) € 6.000

Su questi € 6.000 di beni significativi, l’IVA al 10% si applica solo su € 4.000, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000).

Sul valore residuo (€ 2.000) l’IVA si applica nella misura ordinaria del 21%.

Rimane da capire quali siano i beni significativi; in base al Decreto 29 Dicembre 1999 del Ministero delle Finanze l’iVA al 10% vale per:
– sanitari,
– rubinetteria per bagni,
– ascensori,
– montacarichi,
– videocitofoni,
– infissi interni,
– infissi esterni,
– impianti di sicurezza,
– apparecchiature di sicurezza e riciclo d’aria
– caldaie.

Tuttavia lo stesso decreto ESCLUDE l’IVA al 10% qualora i materiali vengano acquistati direttamente dal committente o quando sono forniti da un soggetto diverso da chi esegue i lavori, Inoltre l’IVA agevolata non vale per le prestazioni professionali (no manutenzioni). Decade infine anche nel caso di subappalto: l’impresa subappaltatrice deve emettere la fattura con IVA al 21% all’impresa appaltatrice. Quest’ultima potrà rilasciare al committente la fattura con IVA al 10%.

Scarica la guida fiscale completa dell’Agenzia delle Entrate.

Francesca Quaggia
Francesca Quaggia
Amministratrice, responsabile marketing e comunicazione, formazione e sicurezza sul lavoro, responsabile infrastruttura aziendale, coordinatrice strategia d’azienda, ricerca nuovi clienti.

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