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DM 20.12.2012 Regola Tecnica Prevenzione Incendi

Blog SEI Sicurezza DM 20 12 2012 regola tecnica prevenzione incendi

PER ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

E’ stato pubblicato il D.M. 20/12/2012 che enuncia la “Regola Tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nella attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Il decreto prevenzione incendi pone l’accento sugli aspetti qualificativi e qualitativi degli impianti oltre che sulle certificazioni da parte dei professionisti di settore. Prevede, infatti, per l’installazione, la trasformazione ed l’ampliamento degli impianti, l’obbligo di un progetto firmato da un tecnico iscritto ad albo professionale nonché l’obbligo, per impianti da realizzare secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione, della progettazione da parte di un professionista antincendio.

Viene inoltre enunciato il dovere di inserire nella relazione tecnica in fase di esame del progetto (art. 3 DPR 151/2011) la specifica della tipologia di impianto antincendio tra cui le sue prestazioni, le caratteristiche dimensionali, le caratteristiche dei componenti da impiegare, il richiamo alla norma di progettazione applicata, la classificazione del livello di pericolosità e ove previsto lo schema a blocchi dell’impianto che si intende realizzare nonché, l’attestazione dell’idoneità dell’impianto antincendio in relazione al pericolo di incendio presente nell’attività.

E’ disciplinato anche ai fini della SCIA antincendio che, per gli impianti, dovrà prodursi al comando VVF dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37 del 22/01/2008 e per quelli a cui il suddetto decreto non è applicabile la dichiarazione di corretta installazione e funzionamento (DM 07/08/2012). Per gli impianti antecedenti la data del di entrata in vigore del DM 20/12/2012 e privi della dichiarazione di conformità sarà necessaria una certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto (DM 07/08/2012) resa da un professionista antincendio iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno. L’installatore sarà tenuto a fornire al responsabile dell’attività, a fine dei lavori, il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto antincendio, redatto in lingua italiana, riportante tutte le istruzioni necessarie per il suo esatto funzionamento e per la sua corretta gestione.

Il decreto ministeriale 20/12/2012 riporta, infine, per tutte le attività normate, l’elenco del livello di pericolosità ai sensi della norma UNI10779, la classificazione ai sensi della norma UNI EN 12845 e l’eventuale obbligo di protezione con idranti sprinkler, e gli obblighi derivati dalla valutazione del rischio, mentre per le attività non normate si rimanda a quanto considerato in sede di valutazione dei rischi o eventuale valutazione del Comando provinciale VVF.

Il decreto 20/12/2012 entrerà in vigore all’inizio di aprile 2013 e prevede alcune esclusioni nel suo campo di applicazione tra cui ad esempio attività a rischio rilevante, come musei, gallerie, esposizioni, biblioteche ed archivi in edifici storici, depositi ed impianti di distribuzione stradale di GPL, impianti di distribuzione stradale di gas naturale e così via.

La “REGOLA TECNICA” allegata al Decreto stabilisce che “ferme restando le disposizioni contenute nel DM 37 del 22/01/2008 e s.m. la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti regolamentati dal presente decreto devono essere eseguiti in conformità alla regola dell’arte”.

In merito a ciò vogliamo aprire una parentesi critica sulla definizione che viene data di “Regola dell’arte”, ovvero “lo stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Ferme restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola d’arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali”. Nella Legislazione vigente manca una definizione di regola dell’arte, che è stata elaborata dalla giurisprudenza con riferimento agli obblighi da rispettarsi da parte di appaltatori e prestatori di opera nell’esecuzione degli incarichi ricevuti. Nella ricostruzione giurisprudenziale la regola dell’arte si basa su norme/conoscenze tecniche disponibili sia su regole di prudenza/diligenza non scritte. Il fatto quindi che il DM 20/12/2012 dia una definizione di regola tecnica risulta quantomeno non coerente con la principale legislazione anche di settore (DM 37/08 E d. Lgs. 81/08) che non dà alcuna definizione in merito, proprio perché una definizione puntuale di regola d’arte potrebbe risultare lacunosa. Oltretutto la definizione scelta dal DM in esame pare tratta dalla norma UNI – CEI – EN 45020 del 1998 che è riferita allo stato dell’arte inteso come lo “stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basate su scoperte scientifiche tecnologiche e sperimentali pertinenti”. A parte il fatto che lo stato dell’arte pare rappresentare un aspetto della regola dell’arte, che nella ricostruzione della nostra giurisprudenza, come sopra accennato, comprende anche regole non scritte di prudenza, sarebbe stato quantomeno doveroso verificare l’esistenza di definizioni più aggiornate.

Per quanto riguarda invece la definizione di “Tecnico Abilitato” ovvero “professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze”; il punto 2 dell’allegato del DM 20/12/2012 richiede che per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto sia redatto da un tecnico abilitato un progetto elaborato secondo la regola dell’arte. Tale tecnico abilitato non può che essere il professionista indicato dal DM 37, le cui disposizioni restano applicabili agli impianti antincendio oggetto del DM 20/12/2012, come ricordato dal punto 2 del medesimo allegato in esame. Pertanto la figura del tecnico abilitato coincide con quella dei professionisti iscritti negli albi professionali che, secondo la specifica competenza tecnica, debbono redigere il progetto degli impianti antincendio a norma dell’art. 5, comma 1 e 2 (DM 37).

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Eddo Quaggia
Eddo Quaggia
Amministratore azienda S.E.I. Sistemi Elettronici Industriali snc Responsabile commerciale e progettuale settore rilevazione e spegnimento incendio. Membro comitato direttivo ANIE SICUREZZA. Normatore CEI/UNI

1 Comment

  1. silvia ha detto:

    Interessante!

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