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26 Gennaio 2018Impianti di allarme aziendali con fotocamere: l’autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro
La nota n. 299 del 28.11.2017 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato delle indicazioni molto importanti sull’utilizzo aziendale di sistemi antintrusione con annesse fotocamere e videocamere che si attivano in caso di allarme.
È risaputo, ormai, che alcuni impianti antifurto volumetrici di ultima generazione sono dotati di fotocamere connesse che, in caso di tentata intrusione da parte di terzi, generano un allarme e inviano dei fotogrammi o addirittura dei video a dei numeri selezionati o alla Vigilanza qualora l’impianto sia connesso ad una Centrale Operativa.
Nella nota sopra citata l’Ispettorato ci fornisce alcune informazioni utili su come trattare questo tipo di impianti ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
Il testo della nota riporta quanto segue:
L’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Al fine di uniformare l’operatività degli Uffici Territoriali, si ritiene però opportuno fornire le seguenti indicazioni operative finalizzate a rendere più celeri le procedure autorizzative connesse a tali particolari impianti.
In primo luogo si ritiene che questi ultimi, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del citato art. 4.
Quanto alle modalità operative va tenuto presente che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.
Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, si invitano codesti Uffici a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.
In definitiva con tale nota, l’Ispettorato del Lavoro richiede che per gli impianti di antintrusione aziendali venga fatta opportuna richiesta di autorizzazione in accordo con RSA o RSU o Ispettorato del Lavoro, ma in maniera esplicita viene richiesto che il provvedimento autorizzativo sia assolutamente immediato, non essendo necessario alcun preventivo controllo.