La valutazione del rischio aziendale: parallelismo tra GDPR e il Security Management.
23 Gennaio 2024
Sicurezza integrata nel Retail e nella GDO: soluzioni avanzate senza compromessi
18 Marzo 2024

Sicurezza e affitti brevi: le nuove normative per strutture ricettive nel 2024

Si aggiorna la Regolamentazione per le strutture ricettive: le nuove misure di sicurezza nelle location turistiche.

Sicurezza, affitti brevi e affitti turistici.

Con l’entrata in vigore della legge n. 191 del 2023, derivante dalla conversione del decreto Anticipi, il panorama degli affitti brevi e turistici subisce un’importante evoluzione, non solo fiscale.
La normativa, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con l’articolo 13-ter introduce novità sostanziali che coinvolgono il settore degli affitti brevi e turistici e pone una forte enfasi sulla sicurezza delle unità immobiliari ad uso turistico, coinvolgendo direttamente le aziende e le strutture ricettive.

I requisiti di sicurezza impostati dal comma 7 dell’Art.13 ter

Infatti, l’aspetto più rilevante della normativa è il comma 7 dell’art.13 ter che stabilisce l’obbligo per le unità immobiliari ad uso turistico gestite in forma imprenditoriale di essere dotate dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritto dalla normativa statale e regionale vigente. Questo significa che le strutture devono essere attrezzate con dispositivi di rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti.

Oltre ai requisiti di rilevazione, l’articolo richiede che tutte le unità immobiliari, indipendentemente dalla loro dimensione, siano equipaggiate con estintori portatili a norma di legge. Questi devono essere posizionati in modo strategico, garantendo un facile accesso e visibilità, in particolare in prossimità degli accessi e delle aree di maggior pericolo. La distribuzione deve rispettare uno standard di almeno un estintore ogni 200 mq di pavimento, con almeno un estintore per piano.

Le nuovo regole introdotte dalla legge n.191 del 2023 avranno un forte impatto per tutte le aziende turistiche e tutti gli imprenditori operanti nel settore degli affitti brevi e turistici, soprattutto in un momento in cui la facilità di locazione tramite piattaforme come AirB&B, HomeToGo e Vrbo è in costante crescita. L’adeguamento a tali normative non solo garantisce conformità legale, ma anche un ambiente più sicuro e accogliente per gli ospiti.

La prima grande novità: Codice Identificativo Nazionale (CIN)

La prima grande novità introdotta dall’articolo 13-ter è l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) da parte del Ministero del Turismo. Le categorie di immobili soggette all’ottenimento del CIN sono:

  1. Unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche;
  2. Unità immobiliari destinate alle locazioni brevi;
  3. Strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Il CIN, attribuito attraverso una procedura automatizzata, svolge una duplice funzione: da un lato, agevola la catalogazione e la gestione informativa da parte delle autorità competenti; dall’altro, rappresenta una sorta di “targa” dell’immobile, contribuendo alla sicurezza del territorio e contrastando forme irregolari di ospitalità.

La legge prevede l’obbligo di esporre il CIN all’esterno dell’edificio adibito all’affitto breve o turistico, rispettando vincoli urbanistici e paesaggistici. Questa indicazione deve essere presente anche in ogni annuncio pubblicato online, coinvolgendo direttamente gli operatori di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici dedicati agli affitti brevi e turistici.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni può comportare pesanti sanzioni amministrative pecuniarie, con importi proporzionati alle dimensioni della struttura o dell’immobile coinvolto.

La seconda grande rivoluzione: l’obbligo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e Altri Adempimenti

Oltre all’introduzione del CIN, la normativa prevede l’obbligo di effettuare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente. Questo adempimento è richiesto a chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per scopi turistici o di locazione breve.

La SCIA deve essere presentata online, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura coinvolta. Inoltre, la dichiarazione deve confermare la presenza dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, oltre agli estintori portatili a norma di legge.

Violazioni e sanzioni: come fare per essere in regola.

La normativa prevede sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque non rispetti le disposizioni sulla SCIA, con importi proporzionati alle dimensioni dell’immobile coinvolto. Inoltre, chi non provvede ad attrezzare l’unità abitativa con i dispositivi di sicurezza richiesti rischia sanzioni pecuniarie significative. Il controllo delle violazioni sarà affidato ai comuni, tramite la polizia locale.

Francesca Quaggia
Francesca Quaggia
Amministratrice, responsabile marketing e comunicazione, formazione e sicurezza sul lavoro, responsabile infrastruttura aziendale, coordinatrice strategia d’azienda, ricerca nuovi clienti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.