E’ uscito in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27/09/2013 il Decreto legislativo 13 settembre 2013 n. 108 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. (13G00151)”.
In particolare vogliamo riportare l’art. 5 del D.L.:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate (ad es. HALON 1211, HALON 1301, NAF S III, ECC), e’ punito con l’arresto fino ad 1 anno e con l’ammenda fino a € 100.000.
L’art. 13, comma 3 riporta poi: “l’impresa che (..) effettua il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate, e’ soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro” in quanto tali attività devono essere svolte da aziende che hanno aderito agli Accordi di Programma di cui all’art. 6 comma 5 della L 549/94.
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