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Misure di prevenzione dell’incendio nei luoghi a basso rischio: da ottobre 2022 entra in vigore il Decreto Minicodice

Il 29 ottobre 2022 entra in vigore il Decreto del 3 settembre 2021 che abroga definitivamente il D.M. 10 marzo 1998. Cerchiamo di riepilogare velocemente, ma in maniera esaustiva, i campi di applicazione del Decreto Minicodice.

Il Decreto Minicodice e la sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro.

Il D.M. 3 settembre 2021 detto anche Minicodice sui “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” introduce il metodo per la valutazione e l’identificazione delle misure di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro definiti a “Basso Rischio Incendio”.

Vengono identificate le 4 casistiche a cui applicare diversi criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio:

  1. Luoghi di lavoro a rischio incendio medio o elevato, per i quali si applica il Codice di prevenzione incendi;
  2. Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, per i quali valgono le indicazioni dell’allegato I  del Minicodice;
  3. Luoghi di lavoro che non possono essere identificati nelle prime due casistiche, per i quali valgono i criteri del decreto del Codice di prevenzione incendi;
  4. Infine, si specifica nei luoghi a basso rischio d’incendio si possono comunque applicare volontariamente i criteri Codice di prevenzione incendi.

Quindi in sostanza la classificazione si riduce a 2 macro casistiche:

  • Rischio Incendio NON Basso, quindi si applica il Codice di prevenzione incendi;
  • Rischio Incendio Basso, quindi si applica il Decreto Minicodice.

Quali sono i luoghi di lavoro a Basso Rischio di Incendio?

Nell’Allegato I vengono definiti i luoghi di lavoro a Basso Rischio di incendio:

sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) con affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti;

b) con superficie lorda complessiva 1000 m2 ;

c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (qf > 900 MJ/m2);

e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.”

Strutture alberghiere, strutture sanitarie e RSA con meno di 25 posti letto rimangono comunque assoggettate alla regola tecnica verticale e sono quindi classificate come attività soglia dal Minicodice. Leggi qui l’articolo sulla prevenzione incendio nelle strutture ricettive.

In buona sostanza, le uniche attività escluse dall’applicazione del Minicodice sono soltanto:

  1. cantieri temporanei o mobili
  2. mezzi di trasporto
  3. industrie estrattive
  4. pescherecci
  5. campi, boschi e terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

La prevenzione incendi nel Minicodice e la valutazione del rischio d’incendio.

Il decreto Minicodice specifica che per tutti luoghi di lavoro, anche quelli a basso rischio d’incendio, “deve essere effettuata la valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.”

La valutazione per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio si deve basare su 6 elementi:

  1. individuazione dei pericoli d’incendio;
  2. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  3. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  4. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  5. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  6. individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

L’applicazione della strategia antincendio è sicuramente meno rigida e severa rispetto a quella disposta nel del Codice di prevenzione incendi, ma comunque tratta i seguenti punti:

  1. Compartimentazione
  2. Esodo e le conseguenti caratteristiche del sistema di esodo
  3. Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
  4. Controllo dell’incendio
  5. Rivelazione ed allarme
  6. Controllo di fumi e calore
  7. Operatività antincendio
  8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

L’adeguamento al Decreto Minicodice, cosa fare e quando.

Quindi tutte le aziende si devono adeguare al nuovo Decreto Minicodice?

Nell’art.4 del Decreto Minicodice si rimanda, per tutte le aziende esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto, all’art.29, c.3, del D.Leg.81/2008, ovvero:

“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata […] in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.“

Riteniamo quindi doveroso, per tutte le aziende appartenenti alla categoria “Basso Rischio”, valutare attentamente quei parametri che potrebbero essere rilevanti alla luce di un possibile rischio incendio e mettere in atto alcune accortezze di semplice attuazione per una rilevazione immediata e il conseguente avvio delle procedure di emergenza. 

L’adeguamento vale per tutte le aziende esistenti non solo a quelle di nuovo avvio alla data di entrata in vigore del Decreto stesso.


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Francesca Quaggia
Francesca Quaggia
Amministratrice, responsabile marketing e comunicazione, formazione e sicurezza sul lavoro, responsabile infrastruttura aziendale, coordinatrice strategia d’azienda, ricerca nuovi clienti.

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