Il 29 ottobre 2022 entra in vigore il Decreto del 3 settembre 2021 che abroga definitivamente il D.M. 10 marzo 1998. Cerchiamo di riepilogare velocemente, ma in maniera esaustiva, i campi di applicazione del Decreto Minicodice.
Il D.M. 3 settembre 2021 detto anche Minicodice sui “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” introduce il metodo per la valutazione e l’identificazione delle misure di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro definiti a “Basso Rischio Incendio”.
Vengono identificate le 4 casistiche a cui applicare diversi criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio:
Quindi in sostanza la classificazione si riduce a 2 macro casistiche:
Nell’Allegato I vengono definiti i luoghi di lavoro a Basso Rischio di incendio:
“sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) con affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti;
b) con superficie lorda complessiva 1000 m2 ;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (qf > 900 MJ/m2);
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.”
Strutture alberghiere, strutture sanitarie e RSA con meno di 25 posti letto rimangono comunque assoggettate alla regola tecnica verticale e sono quindi classificate come attività soglia dal Minicodice. Leggi qui l’articolo sulla prevenzione incendio nelle strutture ricettive.
In buona sostanza, le uniche attività escluse dall’applicazione del Minicodice sono soltanto:
Il decreto Minicodice specifica che per tutti luoghi di lavoro, anche quelli a basso rischio d’incendio, “deve essere effettuata la valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.”
La valutazione per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio si deve basare su 6 elementi:
L’applicazione della strategia antincendio è sicuramente meno rigida e severa rispetto a quella disposta nel del Codice di prevenzione incendi, ma comunque tratta i seguenti punti:
Quindi tutte le aziende si devono adeguare al nuovo Decreto Minicodice?
Nell’art.4 del Decreto Minicodice si rimanda, per tutte le aziende esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto, all’art.29, c.3, del D.Leg.81/2008, ovvero:
“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata […] in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.“
Riteniamo quindi doveroso, per tutte le aziende appartenenti alla categoria “Basso Rischio”, valutare attentamente quei parametri che potrebbero essere rilevanti alla luce di un possibile rischio incendio e mettere in atto alcune accortezze di semplice attuazione per una rilevazione immediata e il conseguente avvio delle procedure di emergenza.
L’adeguamento vale per tutte le aziende esistenti non solo a quelle di nuovo avvio alla data di entrata in vigore del Decreto stesso.