Visto il periodo cruciale per chi ama la vacanza in campeggio, vi spieghiamo meglio, integrando un post relativo alla “Regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture turistico – ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, etc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”, quali chiarimenti hanno dato dai Vigili del Fuoco con la nota del 16 settembre 2016.
La grande novità introdotta dalla regola tecnica in oggetto, che coinvolge le strutture ricettive sia di nuova generazione che quelle esistenti, sta nel richiedere delle misure di sicurezza antincendio “proporzionate” alla reale possibilità che si verifichino delle situazioni di emergenza.
Per chi ha avuto modo di sostare in campeggi o villaggi turistici prima del 2014 e dopo il 2015 e magari ha una certa sensibilità per gli argomenti trattati in questo post e sicuramente avrà notato tutte le modifiche attuate per:
Operativamente parlando se oggi soggiornate in un qualsiasi campeggio dovreste essere in grado di attivare una segnalazione di allarme incendio tramite dei pulsanti manuali ben visibili sia di giorno che di notte e distribuiti all’interno della struttura con una distanza massima tra di loro di 80 mt.
La segnalazione dovrebbe arrivare ad un luogo presidiato 24/24 ore che si occupa di gestire le procedure di emergenza e, al tempo stesso, attiva degli avvisatori acustici/luminosi e/o sonori che dovrebbero essere in grado di raggiungere ogni ospite della struttura. Questo è uno dei punti chiave per permettere un’evacuazione veloce e una riduzione del rischio in generale.
Con la nota del 16 settembre 2016, n. 11257 i Vigili del Fuoco hanno poi chiarito alcuni aspetti del dm 28 febbraio 2014 relativamente a:
I rifiuti prodotti dall’attività ricettiva devono essere accumulati in un’apposita area, in attesa dello smaltimento, per evitare che varie zone della struttura siano esposte ad incendio scaturito dai rifiuti.
I VVF chiariscono che non sono paragonabili a depositi singoli bidoni di uso domestico per raccolta rifiuti, o comunque gruppi di 3-4 di essi.
Le strutture devono essere dotate di un sistema organizzato di percorsi di esodo attraverso cui, in caso di emergenza, le persone possono raggiungere l’area di sicurezza. Tale illuminazione di sicurezza dovrà essere estesa non a tutti i percorsi, ma:
Tuttavia, è necessario che da ogni punto della struttura ricettiva sia visibile la segnaletica di sicurezza indicante i percorsi da utilizzare in caso di esodo.
Il decreto prevede che venga garantita una distanza minima di almeno 1 metro tra il veicolo e l’unità abitativa. Inoltre, tale prescrizione non è pertinente per i veicoli dotati di tende applicate sul tetto (air camping) ed i camper.
Chi prima e chi dopo, tutte le strutture ricettive si sta adeguando a queste regole tecniche, che a nostro avviso, sono regole d’oro e fondamentali per garantire sicurezza e far dormire sonni tranquilli a chi si appoggia a campeggi e villaggi turistici per trascorrere le proprie vacanze.
Per tutti i villaggi turistici o campeggi siamo a disposizione con consulenza e prodotti specifici per rispondere al DM 28/02/2014 e mettere a norma le strutture ricettive.
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Operiamo su tutti i campeggi e i villaggi turistici del Veneto, del Friuli-Venezia-Giulia e del Trentino.